Sentenza n. 1547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro i dinieghi di ammissione alla C.I.G.O. per periodi compresi tra il 30 settembre 2019 e il 1° febbraio 2020
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva impugnato i provvedimenti con cui la sede provinciale dell'INPS aveva respinto le domande di C.I.G.O. relative a un periodo iniziale e a successive proroghe. La richiesta era motivata dalla mancanza di ordini, commesse e lavoro, con previsione di ripresa dell'attività in ragione di contratti di appalto già aggiudicati ma non ancora perfezionati e dell'assenza delle relative Lettere Consegna Lavori. L'impresa operava prevalentemente nell'ambito di un consorzio stabile, che aveva ottenuto l'aggiudicazione di appalti aperti nei confronti di un unico committente. L'INPS aveva ritenuto incongruente la causale dichiarata, poiché il mancato avvio dell'attività dipendeva dal ritardo nella sottoscrizione dei contratti da parte del committente e costituiva una problematica inerente al rapporto con quest'ultimo, non una mancanza di commesse integrabile. In primo grado erano stati dedotti il difetto di giurisdizione amministrativa, la sussistenza dei presupposti sostanziali per la C.I.G.O., un errore di fatto circa l'identificazione dell'aggiudicatario e diversi errori di diritto sulla natura degli appalti aperti, sul ruolo del consorzio e sulla necessità della sottoscrizione contrattuale, nonché carenza di motivazione e istruttoria. In appello l'impresa ha contestato la sentenza del TAR, sostenendo che la situazione fosse temporanea e non imputabile, che il giudice avesse integrato la motivazione dell'INPS e che l'Istituto, ove avesse dubitato della mancata sottoscrizione dei contratti, avrebbe dovuto richiedere chiarimenti o documentazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il requisito della non imputabilità previsto per la C.I.G.O. debba riferirsi oggettivamente alla causa della crisi e richieda un fatto esterno, imprevedibile e sottratto al dominio dell'impresa secondo l'ordinaria diligenza, non riconducibile alle scelte organizzative, alla gestione aziendale o ai rapporti contrattuali con committenti e intermediari. Nel caso concreto, la riduzione dell'attività non derivava da una situazione oggettiva e transitoria del mercato, ma dal mancato perfezionamento dei contratti aperti aggiudicati al consorzio e dalla conseguente mancata emissione delle Lettere Consegna Lavori. Tali circostanze ricadevano nell'alea ordinaria dei rapporti contrattuali e precontrattuali scelti dall'impresa e dal consorzio, sicché non potevano essere trasferite sulla collettività mediante la C.I.G.O. La circostanza che il ritardo fosse riferibile al committente non mutava la conclusione: eventuali responsabilità contrattuali o precontrattuali dovevano essere fatte valere con rimedi risarcitori ordinari. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultavano intraprese concrete iniziative dall'impresa o dal consorzio per superare l'impedimento o ottenere rimedi compensativi. Le motivazioni dei dinieghi, pur sintetiche, erano state ritenute chiare e congrue, poiché evidenziavano la discrasia tra la causale dichiarata e l'effettiva ragione della sospensione. Non sussisteva neppure un difetto di istruttoria, poiché il rigetto dipendeva dall'inidoneità della fattispecie rappresentata a integrare il presupposto legale della C.I.G.O., non da lacune documentali suscettibili di integrazione. L'impresa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148
non imputabilità all'impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta
La non imputabilità costituisce un presupposto della C.I.G.O. e richiede che la causa della contrazione o sospensione dell'attività sia oggettivamente estranea all'impresa, alle sue scelte organizzative e ai normali rapporti contrattuali e non consista nella mera conseguenza economica di scelte aziendali o di rischi negoziali ordinari.
artt. 1 e 3 decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 aprile 2016, n. 95442
Sono richiamati dall'impresa quali disposizioni disciplinanti i presupposti per il riconoscimento della C.I.G.O.; la decisione li considera nel quadro normativo del requisito della non imputabilità.
punto 4 circolare INPS 1 agosto 2016, n. 139
È richiamato dall'impresa quale disciplina applicativa dei presupposti della C.I.G.O.; la decisione non ne enuncia un'interpretazione autonoma ulteriore rispetto al requisito della non imputabilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione alla C.I.G.O., la non imputabilità della situazione aziendale deve essere intesa in senso oggettivo: la causa della contrazione o sospensione dell'attività deve consistere in un fatto naturale o umano esterno, imprevedibile e sottratto al dominio dell'impresa secondo l'ordinaria diligenza, quale caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo.
- Non integra il requisito della non imputabilità la contrazione dell'attività derivante da rischi ordinari dell'organizzazione aziendale, da scelte imprenditoriali o da meccanismi contrattuali conosciuti e accettati dall'impresa, compresa la dipendenza da commesse acquisite attraverso un soggetto consortile o altro intermediario.
- Il mancato perfezionamento di un contratto di appalto, il ritardo del committente nella sottoscrizione o la mancata emissione degli ordini esecutivi costituiscono vicende proprie del rapporto contrattuale o precontrattuale e, anche quando determinino la sospensione del lavoro, non giustificano di per sé il ricorso alla C.I.G.O.; gli eventuali pregiudizi devono essere fatti valere mediante gli ordinari rimedi contrattuali o risarcitori.
- La C.I.G.O. non può essere utilizzata come strumento di immediata socializzazione del rischio d'impresa né per compensare una prestazione lavorativa divenuta temporaneamente non utile per effetto di rapporti contrattuali, quando l'attività resti in sé possibile.
- È sufficiente una motivazione sintetica del diniego di C.I.G.O. quando l'amministrazione espliciti con chiarezza la discrasia tra la causale dichiarata dall'impresa e l'effettiva causa della sospensione, riconducibile a una fattispecie non contemplata dal presupposto della non imputabilità.
- Non sussiste un obbligo di integrazione documentale quando il rigetto della domanda non dipende dall'insufficienza della prova di un fatto astrattamente rilevante, ma dalla riconduzione, sulla base delle stesse allegazioni dell'impresa, della vicenda a un rischio contrattuale o organizzativo incompatibile con l'ammissione alla C.I.G.O.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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