Sentenza n. 907/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della Graduatoria Provvisoria – Classe di concorso A022A (Francese) – AOSTA – RISERVA del 18.02.2026 (doc. 1) pubblicata sul sito dell’Amministrazione resistente, ove l’Università degli studi di Torino, disponeva l’esclusione della ricorrente con la seguente nota “escluso/a per mancanza requisiti di accesso”, dal Percorso abilitante (30 CFU) di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, classe A022A – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado (francese), a.a. 2025/2026 – prematr. assegnata n. 5, con requisito accesso alla riserva posti del 45%. - della Graduatoria Definitiva – Classe di concorso A022A (Francese) – AOSTA – RISERVA del 25.02.2026 (doc. 2) pubblicata sul sito dell’Amministrazione resistente, ove l’Università degli studi di Torino, disponeva l’esclusione della ricorrente con la seguente nota “escluso/a per mancanza requisiti di accesso”, dal Percorso abilitante (30 CFU) di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, classe A022A – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e di II grado (francese), a.a. 2025/2026 – prematr. assegnata n. 5, con requisito accesso alla riserva posti del 45%. - nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all’adozione dei quivi impugnati provvedimenti; per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva relative alla classe di concorso A022A, nella parte in cui disponevano l’esclusione della candidata dal percorso abilitante da 30 CFU per mancanza dei requisiti di accesso
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già in possesso della laurea magistrale LM-37 conseguita il 6 novembre 2025, aveva presentato domanda per il percorso abilitante relativo alla classe A022A, dichiarando di dover ancora acquisire 12 CFU nel settore L-LIN/03 e 6 CFU nel settore L-LIN/01. Gli esami integrativi venivano sostenuti il 9 febbraio 2026 e il 3 marzo 2026, quindi dopo la scadenza del bando del 5 febbraio 2026. L’amministrazione disponeva la sua esclusione con la motivazione sintetica “escluso/a per mancanza requisiti di accesso”. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., carenza di motivazione e motivazione apparente, ritenendo insufficiente la formula utilizzata. Con il secondo, terzo e quarto motivo deduceva violazione dell’art. 2 del bando, violazione dei criteri di interpretazione letterale della lex specialis, del favor partecipationis e della par condicio, nonché eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Sosteneva che il termine di maggio 2026 previsto dal bando per il conseguimento del titolo e dei crediti dovesse applicarsi anche ai candidati già laureati che dovessero soltanto integrare il proprio curriculum con alcuni CFU, e non soltanto agli studenti ancora iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento della laurea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alla motivazione dell’esclusione, ha affermato che la formula “mancanza dei requisiti di accesso”, benché sintetica, è chiara e rinvia univocamente ai requisiti previsti dall’art. 2 del bando; in una procedura seriale e standardizzata il candidato diligente può confrontare tali requisiti con la propria posizione. Inoltre, trattandosi di atto vincolato, l’onere motivazionale è attenuato e può essere assolto con l’indicazione sintetica del dato accertato. Nel merito, il TAR ha interpretato con carattere vincolante e secondo il tenore letterale l’art. 2 del bando, in coerenza con l’art. 5 d.lgs. 59/2017 e con l’art. 7, commi 4 e 5, D.P.C.M. 4 agosto 2023. La disciplina distingue tra candidati già in possesso del titolo di studio e dei relativi crediti, tenuti a possederli entro la scadenza della domanda, e candidati regolarmente iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo, ai quali è consentito conseguire laurea e crediti entro maggio 2026. La ricorrente, essendo già laureata, apparteneva alla prima categoria e avrebbe dovuto possedere i CFU richiesti entro il 5 febbraio 2026. L’iscrizione a corsi singoli per il recupero di crediti non equivale alla regolare iscrizione a un corso di studio finalizzato al conseguimento della laurea e non consente di beneficiare del termine di maggio 2026. L’esclusione era quindi conforme al bando e alla disciplina normativa di settore. Le spese sono state compensate per l’alterno andamento delle fasi processuali e la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previo avviso alle parti; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato in relazione al precedente decreto cautelare che aveva disposto la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva della ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione sintetica dell’esclusione è stata ritenuta sufficiente in quanto idonea, mediante il rinvio ai requisiti del bando, a rendere comprensibile la ragione dell’esclusione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza; il TAR non ha ravvisato violazioni.
art. 5 d.lgs. 59/2017
“Costituisce requisito per la partecipazione al concorso [...] il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico [...] coerente con le classi di concorso vigenti [...] e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”.
Costituisce la base normativa dei requisiti di titolo per l’accesso ai percorsi e deve essere coordinato con la disciplina regolamentare e con il bando.
art. 7, commi 4 e 5, D.P.C.M. 4 agosto 2023
“Possono accedere all’offerta formativa [...] coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo” e “possono, altresì, accedere [...] coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli”.
Distingue i candidati già in possesso del titolo dai candidati ancora iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo; soltanto per questi ultimi rileva il completamento successivo del percorso.
art. 2 del bando di ammissione, decreto rettorale n. 891/2026
“Il titolo di studio coerente con la classe di concorso [...] e i crediti [...] eventualmente richiesti, devono essere posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda [...] (5 febbraio 2026)” e gli iscritti ai corsi di studio devono conseguire titolo e crediti “entro e non oltre il mese di maggio 2026”.
La lex specialis stabilisce termini differenti: i candidati già laureati devono possedere titolo e crediti entro la scadenza della domanda; il termine di maggio 2026 riguarda gli iscritti a corsi di studio finalizzati al conseguimento della laurea.
Massime di principio
- Quando il bando distingue tra candidati già in possesso del titolo di studio e candidati regolarmente iscritti a un corso finalizzato al conseguimento del titolo, il termine differito previsto per il conseguimento di titolo e requisiti curriculari si applica soltanto alla seconda categoria, salvo diversa espressa previsione della lex specialis.
- L’iscrizione a corsi singoli finalizzati all’acquisizione di crediti curriculari non è assimilabile alla regolare iscrizione a un corso di studio per il conseguimento della laurea e non consente, di per sé, di differire oltre la scadenza del bando il possesso dei crediti richiesti.
- In una procedura selettiva standardizzata, la motivazione dell’esclusione per mancanza dei requisiti di accesso può essere sintetica quando rinvia in modo univoco ai requisiti disciplinati dal bando e consente al candidato diligente di individuare la ragione dell’esclusione.
- L’esclusione per carenza di un requisito di accesso è un atto vincolato; una volta accertata la mancanza del requisito alla data stabilita dalla lex specialis, l’amministrazione non dispone di margini valutativi e l’onere motivazionale può essere assolto mediante l’indicazione sintetica del dato accertato.
- Le clausole del bando di concorso devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale e vincolano rigidamente l’amministrazione, che non può estendere il termine previsto per una categoria di candidati a una categoria diversa in assenza di una previsione espressa.
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