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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23207/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato (art. 625, n. 4 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge per non aver dichiarato la prescrizione del reato; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità per generica identificazione dell'autrice da parte della persona offesa.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha rilevato che, a seguito della riqualificazione del fatto in sede di primo grado (esclusione dell'aggravante ex art. 625 n. 7), si è determinato il termine massimo di prescrizione in base al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., avuto riguardo al tempus commissi delicti (20/4/2012) e alla pena edittale massima per l'ipotesi monoaggravata (6 anni). Tenuto conto degli effetti delle interruzioni e della sola sospensione rilevata (rinvio dell'udienza del 13/12/2016 al 17/1/2017 su richiesta della difesa), il termine massimo è maturato il 25 novembre 2019, prima della sentenza di appello. Perciò la Cassazione ha pronunciato la declaratoria di estinzione per prescrizione e ha escluso ogni approfondimento sulla motivazione della responsabilità, nei limiti previsti dalla giurisprudenza citata.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (furto) e sue aggravanti

    Il fatto era stato originariamente contestato con più aggravanti (n. 4 e n. 7); in sede di primo grado è stata esclusa l'aggravante n. 7, lasciando operativa solo la n. 4, circostanza che ha inciso sulla determinazione del massimo edittale e, conseguentemente, sul calcolo della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Utilizzato insieme all'art. 161 per determinare il termine massimo di prescrizione in relazione alla pena edittale risultante dalla riqualificazione del reato.

  • art. 161 cod. pen.

    Applicato con l'art. 157 per stabilire il decorso del termine di prescrizione sulla base del tempus commissi delicti e della pena massima applicabile dopo la riclassificazione delle aggravanti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: l'obbligo di dichiarare una causa di proscioglimento più favorevole (quale la prescrizione) opera nei limiti del controllo consentito in Cassazione e della deducibilità dei vizi di motivazione; tuttavia, se dalla documentazione e dai motivi di ricorso risulta l'intervenuta estinzione del reato, la Cassazione può e deve pronunciarne la declaratoria.

Massime di principio

  • Se la riqualificazione del fatto in sede di giudizio diminuisce la pena edittale massima, va ricalcolato il termine di prescrizione a partire dal tempus commissi delicti tenendo conto di interruzioni e sospensioni: può risultare estinta la causa prima della pronuncia d'appello.
  • Quando il termine di prescrizione è maturato prima della sentenza impugnata e la parte deduce l'estinzione, la Suprema Corte può dichiarare la prescrizione e annullare senza rinvio, impedendo ulteriori controlli di merito sull'efficacia della motivazione della condanna.
  • La declaratoria di prescrizione limita l'esame della Cassazione: non è consentito uno scrutinio esteso volto a riformare la decisione per vizi di motivazione se la causa estintiva è accertata nei limiti deducibili dal testo impugnato.
  • Le sospensioni d'udienza su richiesta della difesa e le interruzioni dei termini influiscono sul computo della prescrizione e devono essere valutate dettagliatamente nel calcolo del termine estintivo.
  • Anche quando esistano contestazioni sulla identificazione dell'autore (dichiarazioni della persona offesa generiche), se è intervenuta la prescrizione la questione di merito può rimanere senza esame per effetto della declaratoria estintiva.

Testo integrale

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