Sentenza n. 10248/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Mini-stero della giustizia – profilo Assistenti (Codice 02), pubblicata in data 18 febbraio 2026 nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il titolo di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e, di conseguenza, non la colloca nella posizione spettantele tra i vincitori del concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; - nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva di cui alla legge n. 68/1999 e al conseguente inserimento, con effetto ex tunc, nella corretta posizione della graduatoria finale di merito, tra i vincitori del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 2.970 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la riserva prevista dalla legge n. 68/1999
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale chiedendo il riconoscimento, con effetto retroattivo, della riserva per le persone con disabilità e il conseguente inserimento tra i vincitori. Pur avendo dichiarato nella domanda online di essere invalida civile al 50%, nella sezione relativa alle riserve dei posti ha selezionato l'opzione negativa, dichiarando di non voler fruire di alcuna riserva. Nella diversa sezione relativa ai titoli di preferenza ha selezionato la voce concernente gli invalidi e mutilati civili. Dopo la pubblicazione della graduatoria, nella quale risultava collocata al posto n. 14934 con 22,75 punti, ha presentato istanze di rettifica in autotutela. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della legge n. 68/1999 e del d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria, violazione del favor partecipationis e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma; ambiguità e scarsa chiarezza del modulo inPA e violazione del bando; illogicità e contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e della buona fede; irrilevanza dell'attività libero-professionale ai fini dello stato di disoccupazione e, quindi, della fruizione della riserva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia estraneo alla procedura concorsuale. Nel merito ha respinto il ricorso. La dichiarazione resa dalla candidata non è stata qualificata come mera omissione, poiché ella ha espressamente indicato, nella domanda formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non essere in possesso di titoli di riserva o comunque di non volersene avvalere. Tale dichiarazione impedisce il successivo riconoscimento della riserva in applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del principio nemo potest venire contra factum proprium, considerato corollario della buona fede amministrativa. Il giudice ha pertanto ritenuto legittimo l'operato dell'amministrazione e non ha esaminato il motivo relativo allo stato di disoccupazione, poiché comunque il mancato riconoscimento della riserva dipendeva dalla mancata dichiarazione di volerla utilizzare. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
legge 12 marzo 1999, n. 68
La ricorrente invocava il riconoscimento della riserva prevista per le persone con disabilità; il TAR ha ritenuto ostativa l'espressa dichiarazione di non volersene avvalere.
d.P.R. 82/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli di riserva e preferenza nei concorsi pubblici.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47
La domanda concorsuale è stata resa mediante dichiarazioni sostitutive; l'espressa dichiarazione di non voler fruire della riserva è stata considerata vincolante per la candidata.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato fonda, secondo il TAR, il principio per cui il concorrente non può contraddire una propria precedente dichiarazione espressa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella sede cautelare, verificata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
artt. 3 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente quali fondamento costituzionale della tutela delle persone con disabilità, ma non ritenuti idonei a superare l'espressa rinuncia alla fruizione della riserva.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la dichiarazione espressa del candidato di non voler fruire di una riserva di posti non costituisce una mera omissione e preclude il successivo riconoscimento del beneficio nella graduatoria, anche se il candidato abbia indicato altrove nella domanda il proprio status personale rilevante.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di verificare e compilare coerentemente le diverse sezioni della domanda concorsuale; la successiva richiesta di correggere una scelta espressa non può essere accolta quando contraddice il contenuto della dichiarazione originaria.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario del dovere di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, impedisce al candidato di contestare successivamente gli effetti di una propria dichiarazione consapevole resa nella domanda di partecipazione.
- Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio è legittimato passivamente nel giudizio relativo alla graduatoria, anche quando la gestione della procedura sia affidata a una commissione interministeriale o a un soggetto attuatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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