Cassazione Penale, Sentenza n. 41956/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 20/02/2023 con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta di ripristino delle autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio (concesse per motivi lavorativi e per esigenze di vita). Le autorizzazioni erano state precedentemente revocate dal provvedimento del 14/12/2022 sulla base di annotazioni di polizia giudiziaria che segnalavano due violazioni (assenze dal luogo di lavoro il 5 e il 9 dicembre 2022). Il ricorrente, per mezzo del difensore, ha dedotto che il decreto impugnato si era semplicemente richiamato al precedente provvedimento senza considerare nuova documentazione: a) la prova che era stato applicato un dispositivo di controllo elettronico; b) due certificati medici giustificativi per le due assenze; c) che le due assenze sarebbero al massimo inadempimenti contrattuali e non idonee a giustificare la revoca delle autorizzazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il provvedimento del magistrato di sorveglianza sia impugnabile in cassazione solo per violazione di legge, e che nel caso concreto la documentazione prodotta dopo il primo decreto non fosse idonea a disarticolare il percorso logico del magistrato. La Corte ha rilevato che il motivo centrale della revoca non era la mera assenza dal lavoro, ma condotte consistenti in modifiche autonome delle fasce orarie di uscita e in comportamenti non conformi alle prescrizioni (fra cui il fatto che il ricorrente aveva dichiarato telefonicamente ai Carabinieri di rientrare alle 21:30, orario non autorizzato). Quanto ai certificati medici, il magistrato aveva esaminato l'ipotesi di motivi di salute e spiegato perché non ne ha ritenuto sufficiente la rilevanza ai fini della revoca. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo in cassazione: il motivo è stato esposto nei limiti strettamente necessari secondo l'articolo citato, ossia formalità processuali relative alla redazione del ricorso.
art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.
La Corte, richiamando la giurisprudenza, considera impugnabili i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale mediante ricorso per cassazione per violazione di legge; tuttavia detta impugnabilità è limitata ai profili di diritto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano le modalità della detenzione domiciliare (es. revoca di autorizzazioni all'uscita) sono impugnabili in Cassazione solo per violazione di legge; non è possibile ottenere l'annullamento per semplice dissenso sulla valutazione dei fatti fatta dal giudice di merito.
- La produzione di documenti nuovi dopo il provvedimento impugnato è utile solo se riesce a mostrare una concreta illegittimità o una palese incongruenza logica del provvedimento; documentazione che non scardina il percorso logico-motivazionale del giudice è inidonea a fondare il ricorso.
- Non tutte le assenze dal lavoro giustificano automaticamente la revoca delle autorizzazioni: è necessario valutare se le condotte hanno costituito violazione delle prescrizioni (per esempio modifiche autonome degli orari autorizzati o uscite in orari non consentiti), che possono giustificare la revoca anche se l'assenza in sé apparisse come inadempimento contrattuale.
- I certificati medici presentati a posteriori devono essere valutati nel contesto fattuale e temporale: se il giudice ritiene che le dichiarazioni del detenuto o altri elementi contraddicano o ridimensionino la loro rilevanza, la mera produzione non è sufficiente a capovolgere il giudizio.
- Chi impugna provvedimenti del magistrato di sorveglianza deve concentrarsi su vizi di diritto o su una manifesta illogicità della motivazione; contestazioni di fatto, se non dimostrano un errore giuridico o motivazionale palese, difficilmente avranno successo in Cassazione.
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