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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 30358 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un credito IRPEG dichiarato per l'anno d'imposta 1989, pari a Euro 1.089.422,96, e gli accessori maturati per il ritardo dell'Amministrazione. Nel giudizio di rinvio erano ancora discussi il maggior danno da svalutazione monetaria e gli interessi anatocistici. L'Agenzia ha contestato che la CTR avesse nuovamente liquidato Euro 1.021.868,91 per interessi moratori già pagati e non più oggetto di controversia. La contribuente ha invece contestato la quantificazione del maggior danno e il momento iniziale e la base di calcolo degli interessi anatocistici.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, rilevando che gli interessi moratori erano già stati riconosciuti, pagati il 30 aprile 2012 e non erano più controversi; la condanna della CTR al loro nuovo pagamento ha quindi violato i limiti del giudizio di rinvio e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. È stato rigettato il terzo motivo dell'Agenzia: la mora dell'Amministrazione decorre dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, secondo il rinvio operato al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44. Sono stati rigettati i primi tre motivi incidentali della contribuente, confermando la quantificazione del maggior danno da svalutazione monetaria in Euro 79.030,24. Sono stati invece accolti i motivi incidentali sugli interessi anatocistici: la CTR dovrà ricalcolarli sugli interessi primari già scaduti e maturati per almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale, limitatamente al periodo anteriore al 4 luglio 2006. La sentenza è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione delle dichiarazioni e rileva per individuare il momento dal quale maturano gli interessi sul credito d'imposta.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44

    Riconosce gli interessi sui crediti d'imposta derivanti dalla liquidazione della dichiarazione, con maturazione al termine di ciascun semestre, escluso il primo, successivo alla presentazione della dichiarazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 41, comma 2

    Determina il criterio di maturazione e il tasso degli interessi richiamati dall'art. 44.

  • Codice civile, art. 1224

    Consente il risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ma il danno ulteriore rispetto agli interessi deve essere allegato e provato, con particolare rigore nei rapporti con l'erario.

  • Codice civile, art. 1219

    Rileva per la costituzione in mora; nel caso esaminato la decorrenza della mora era già stata definitivamente individuata tramite il richiamo all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Codice civile, art. 1283

    "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."

    Gli interessi anatocistici possono essere riconosciuti solo sugli interessi già scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale e nei limiti temporali consentiti dalla legge.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    Ha escluso, con efficacia dal 4 luglio 2006, la debenza degli interessi anatocistici sui crediti d'imposta; il divieto non opera retroattivamente per il periodo anteriore.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e vieta decisioni su pretese non più pendenti o già soddisfatte.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e rispettare l'ambito della cassazione.

  • Codice civile, art. 2909 e Codice di procedura civile, art. 324

    Il giudicato interno rende definitive le statuizioni non impugnate, impedendone la rimessa in discussione nei successivi gradi o nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice può decidere soltanto sulle questioni indicate dalla sentenza di cassazione e ancora effettivamente controverse; non può nuovamente liquidare somme già pagate o coperte da giudicato.
  • Quando l'Amministrazione rimborsa il capitale e gli interessi tributari, la controversia residua può riguardare soltanto eventuali danni ulteriori o accessori ancora non soddisfatti.
  • Il maggior danno da svalutazione monetaria non è automatico: deve eccedere gli interessi già riconosciuti e deve essere allegato e provato. Può essere presunto, in via generale, quando il rendimento netto medio dei titoli di Stato a breve termine supera gli interessi legali.
  • Gli interessi anatocistici richiedono una domanda giudiziale specifica e possono riguardare solo interessi primari scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda.
  • Per i crediti d'imposta, gli interessi anatocistici sono riconoscibili solo per il periodo anteriore al 4 luglio 2006; dopo tale data opera il divieto introdotto dal D.L. n. 223 del 2006.
  • La decorrenza degli interessi tributari può diventare definitiva per giudicato interno; una volta accertata, non può essere posticipata invocando nuovamente la necessità di una costituzione in mora o di una sentenza definitiva.

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