Cassazione Penale, Sentenza n. 28576/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione contro l'ordinanza del Tribunale di Asti che aveva respinto l'appello proposto da Sanzeni avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato l'opposizione alla decisione del PM di non dissequestrare e non restituire i conti correnti intestati alle società REAL BROKER srl e SIS21 srl, sequestrati nell'ambito dell'indagine a carico di Salvatore Varano (tra l'altro per autoriciclaggio). Il ricorso censurava: (i) violazione dell'art. 321 c.p.p., commi 3-bis e 3-ter, per presunta mancata convalida del sequestro dei conti eseguito l'11.10.2023; (ii) motivazione carente e contraddittoria del provvedimento del Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare annotazioni della Polizia Giudiziaria fondandosi su mere supposizioni circa il collegamento delle società con l'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto dal difensore delle società prive della procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p.; non essendo sanabile il difetto di rappresentanza in sede penale mediante l'art. 182 c.p.c., la Corte non ha esaminato il merito delle censure relative alla convalida del sequestro o alla motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., commi 3-bis e 3-ter
La difesa ha invocato il rispetto dei termini di convalida previsti da tali commi per i sequestri, lamentandone il mancato rispetto; la Corte, però, non ha deciso sul merito di tale censura a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 100 cod. proc. pen.
La norma richiede che i terzi con interesse meramente civilistico stiano in giudizio con difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale procura speciale renda inammissibile il ricorso proposto dal difensore.
art. 182 comma 2 cod. proc. civ.
La Corte ha escluso l'applicabilità di questa disposizione (che, in sede civile, permette talvolta la sanatoria della rappresentanza) nel procedimento penale incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale, non potendo così sanarsi il difetto di procura speciale.
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma (e delle spese) a titolo di ammenda e risarcimento per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sussistenti profili di colpa.
Massime di principio
- Quando un terzo con interesse meramente civilistico (es. società) propone istanze di riesame o ricorsi in materia di sequestro penale, il difensore deve essere munito di procura speciale che menzioni espressamente l'atto da impugnare; in mancanza il ricorso è inammissibile.
- I vizi di rappresentanza non possono essere sanati applicando le disposizioni di sanatoria del processo civile (art. 182 c.p.c.) in ambito penale, specie nelle ipotesi disciplinate da termini a pena di decadenza.
- Se la Corte dichiara il ricorso inammissibile per ragioni procedurali non saranno di regola esaminate le questioni di merito (es. correttezza della convalida del sequestro o fondatezza delle prove), perciò è essenziale curare preliminarmente la regolarità formale della rappresentanza e dei poteri.
- Avverso provvedimenti incidentali relativi a misure cautelari reali occorre predisporre la documentazione processuale e le procure con specifica menzione dell'atto e della fase procedimentale da impugnare (GIP, Tribunale del riesame, Cassazione), per evitare inammissibilità per vizi formali.
- L'inammissibilità per difetto di procura può comportare condanna alle spese e somme in favore della Cassa delle Ammende quando sussistano profili di colpa; dunque la scelta di proporre un ricorso senza i poteri necessari comporta rischi economici concreti.
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