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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36270/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

Un partecipante a una gita scolastica aveva affidato il proprio bagaglio al vano valigie di un pullman della società di trasporto. Durante il viaggio il bagaglio andava perduto. Il danneggiato conveniva la società davanti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento, sia a titolo contrattuale sia extracontrattuale. Il Giudice di Pace rigettava per prescrizione, ritenendo applicabile il termine annuale del trasporto; in appello il Tribunale confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: (1) motivazione apparente e omessa pronuncia sulla domanda extracontrattuale; (2) motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi circa condotte dell’autista ritenute autonome rispetto alla custodia contrattuale; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c., per non avere considerato tutte le condotte asseritamente illecite; (4) violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., sostenendo che la condotta dell’autista integrasse responsabilità aquiliana, anche per uso anomalo del mezzo; (5) violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 164 C.d.S., assumendo che la perdita fosse avvenuta nell’ambito della circolazione stradale; (6) censura sulle spese, per liquidazione asseritamente non conforme ai parametri professionali e per mancata adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi. Ha affermato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva superato la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c.; ha inoltre escluso vizi di motivazione o omesso esame, osservando che il Tribunale aveva comunque valutato la dedotta condotta dell’autista ed escluso la configurabilità di un illecito aquiliano autonomo. Sul merito, ha ribadito che il danno lamentato era la perdita del bagaglio, evento riconducibile al contratto di trasporto e non a un fatto illecito estraneo al rapporto; ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 164 C.d.S., richiamando la distinzione tra danno provocato dalla circolazione del veicolo e danno verificatosi in occasione della circolazione. Anche la censura sulle spese è stata respinta, perché la liquidazione entro i parametri tabellari è sottratta al sindacato di legittimità e la motivazione resa dal Tribunale era sufficiente. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state liquidate spese per il giudizio di cassazione poiché la società intimata non ha svolto difese, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione è dedotta quando la motivazione sia solo apparente o manchi, ma nel caso concreto la Corte esclude tale vizio perché la decisione del Tribunale conteneva una ratio decidendi intelligibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per far valere nullità della sentenza per vizi di motivazione o violazioni processuali.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede un comportamento doloso o colposo autonomamente illecito, non coincidente con il mero inadempimento di obbligazioni già regolate dal contratto di trasporto.

  • art. 2051 c.c.

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non lo ritiene pertinente alla fattispecie della perdita del bagaglio nel trasporto.

  • art. 2054 c.c.

    Non si applica al danno consistente nella perdita del bagaglio, perché esso non è danno provocato dalla circolazione del veicolo, ma danno verificatosi in occasione del trasporto.

  • art. 164 C.d.S.

    Le norme sulla sistemazione del carico servono a evitare rischi per la circolazione e la stabilità del mezzo, non a regolare la perdita del bagaglio trasportato.

  • art. 2951 c.c.

    È evocato nel giudizio di merito come termine annuale di prescrizione in materia di trasporto.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi entro i parametri tabellari è rimessa alla discrezionalità del giudice; la motivazione specifica è necessaria solo per scostamenti ulteriori.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    Come modificato dal d.m. n. 37/2018, impone di tener conto dei valori medi e consente aumenti o diminuzioni entro i limiti tabellari previsti.

  • art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014

    Consente l’aumento del compenso nei limiti previsti quando ricorrano le condizioni valorizzate dal giudice, come la manifesta fondatezza delle difese della parte assistita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza d’appello confermativa della decisione di primo grado, la censura è inammissibile se la parte non supera la preclusione della doppia conforme indicando specificamente le diverse rationes di fatto delle due decisioni.
  • La responsabilità extracontrattuale del vettore per fatti occorsi durante il trasporto è configurabile solo quando la condotta del debitore presenti un’autonoma rilevanza illecita ai sensi dell’art. 2043 c.c., distinta dal mero inadempimento delle obbligazioni di trasporto e custodia.
  • Quando il pregiudizio consiste nella perdita del bagaglio trasportato, il danno è normalmente ricondotto al rapporto contrattuale di trasporto e non alla disciplina generale della circolazione stradale o della custodia di cose in senso extracontrattuale.
  • Le norme del Codice della strada sulla sistemazione del carico rilevano per la sicurezza e la regolarità della circolazione, non per qualificare come danno da circolazione la perdita di un bagaglio affidato al vettore.
  • In tema di liquidazione delle spese, il giudice può collocarsi entro il range dei parametri tabellari senza un’analitica motivazione; un’obbligazione motivazionale più intensa sorge solo per scostamenti apprezzabili o per aumenti/diminuzioni ulteriori rispetto ai valori standard.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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