Cassazione Civile, Ordinanza n. 18857/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di separazione personale dei coniugi, confermata in appello, con addebito a carico del marito, condanna al risarcimento del danno in favore della moglie, assegno di mantenimento per la moglie e contributo al mantenimento dei figli. Il ricorrente per cassazione ha articolato cinque motivi. Con il primo ha denunciato, sotto vari profili di violazione di legge e vizio motivazionale, l’erroneo addebito della separazione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe recepito in modo acritico la ricostruzione del tribunale, senza esaminare le censure d’appello e senza valorizzare il fatto che il procedimento penale a suo carico era stato archiviato, mentre quello promosso dalla moglie non avrebbe dimostrato le violenze ascrittegli. Con il secondo ha lamentato l’omessa pronuncia sulla mancata ammissione di prove testimoniali richieste per dimostrare la ricostruzione alternativa dei fatti relativi all’accesso alla casa familiare e ai lucchetti apposti agli ingressi. Con il terzo ha contestato la statuizione sull’assegno alla moglie, sostenendo anche di non avere impugnato il capo relativo ai figli, e deducendo che la corte d’appello non avrebbe considerato il peggioramento delle sue condizioni economiche e la capacità reddituale della moglie. Con il quarto ha censurato la conferma della domanda di risarcimento del danno endofamiliare, ritenendola inammissibile perché proposta nel giudizio di separazione e deducendo omessa pronuncia sulla questione. Con il quinto ha contestato la regolazione delle spese, assumendo che avrebbero dovuto essere compensate o poste a carico della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, ritenendo il ricorso gravemente carente nell’esposizione dei fatti, poco specifico, in parte diretto a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e comunque fondato su doglianze non autosufficienti o prive di decisività. In particolare, ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem resa dalla corte d’appello sull’addebito, ha escluso che l’archiviazione penale o l’eventuale assoluzione impedissero al giudice civile di accertare condotte contrarie ai doveri matrimoniali, ha rilevato che la mancata ammissione delle prove non era stata indicata con adeguata specificità e decisività, ha giudicato inammissibili le censure sull’assegno alla moglie anche perché basate su documenti nuovi non producibili in cassazione, e ha reputato oscuro e non specifico il motivo sulla pretesa inammissibilità della domanda risarcitoria. Il quinto motivo è stato rigettato, poiché la condanna alle spese era coerente con la soccombenza complessiva del ricorrente, risultando legittima la statuizione della corte territoriale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione non consente una rivalutazione del merito né supplisce alla mancanza di specificità del ricorso.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia richiede che il motivo sia specifico e individui chiaramente la questione dedotta e la sua devoluzione al giudice di appello.
art. 115 c.p.c.
La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se, anche in forma concisa o per relationem, espone gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione e al principio di chiarezza dell’esposizione del ricorso.
artt. 143, 147, 151 comma 2 c.c.
Richiamati per l’addebito della separazione e per la violazione dei doveri matrimoniali.
art. 651 c.p.p.
Il giudicato penale fa stato solo sull’accertamento del fatto, della sua rilevanza penale e della sua commissione, ma non vincola il giudice civile quanto agli effetti civilistici.
art. 183, comma VI n. 2 e 3 c.p.c.
Richiamato in relazione alle istanze istruttorie formulate nella fase di trattazione di primo grado.
art. 113 c.p.c.
Invocato per sostenere che la decisione avrebbe dovuto essere resa secondo diritto, ma la censura è stata ritenuta generica e non pertinente.
art. 40 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che, in tema di cumulo di domande soggette a riti diversi, occorre verificare in concreto la connessione qualificata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è facoltà del giudice, non un obbligo, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel quadro dei principi sull’onere della prova, ma non oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo chiaro, sintetico e autosufficiente i fatti di causa e i motivi già dedotti nei gradi di merito; la lacunosità dell’esposizione può determinare l’inammissibilità.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente anche se concisa o resa per relationem, purché indichi gli elementi fattuali e logici essenziali della decisione.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
- L’omessa ammissione di prova testimoniale è censurabile solo se il mezzo istruttorio è specificamente indicato come decisivo e idoneo a sovvertire, con giudizio di certezza, l’esito della controversia.
- Il giudice civile può accertare la violazione dei doveri matrimoniali e ravvisare l’addebito anche se il procedimento penale si è concluso con archiviazione o assoluzione, perché gli effetti del giudicato penale sui fatti non si estendono automaticamente alle conseguenze civilistiche.
- La domanda di risarcimento del danno endofamiliare può essere scrutinata solo se la censura processuale è specifica e correttamente incardinata; la mera affermazione di inammissibilità o autonomia delle azioni non basta.
- Nel regolamento delle spese il principio generale è quello di soccombenza; la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è imposta dalla mera presenza di questioni controverse.
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