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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01015/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Le ricorrenti avevano proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società debitrice principale per ottenere l'ammissione, con collocazione ipotecaria e non solo chirografaria, di un credito di regresso di euro 544.823,32. Il credito derivava dal fatto che un terzo aveva concesso ipoteca su due immobili di sua proprietà a garanzia di finanziamenti erogati alla società da due banche e aveva poi subito l'espropriazione promossa dalle banche ex art. 602 c.p.c. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo, da un lato, non provata l'esistenza di ipoteche iscritte dalle banche su immobili della società fallita, quindi non individuabile alcun bene su cui far valere la surroga; dall'altro, comunque non provata l'annotazione della surroga ex art. 2843 c.c. prima del fallimento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rilevato d'ufficio, senza contraddittorio, le questioni relative alla mancanza di iscrizioni ipotecarie e alla mancata annotazione della surroga; 2) vizio di motivazione per contrasto irriducibile, sostenendo che il Tribunale avrebbe prima presupposto l'esistenza di beni immobili ipotecati e poi negato tale esistenza; 3) violazione degli artt. 45 l.fall. e 2843 c.c., perché si contestava l'affermazione secondo cui l'annotazione della surroga avrebbe dovuto avvenire prima dell'apertura del fallimento, richiamando un orientamento giurisprudenziale più recente che ammetterebbe l'annotazione anche successivamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, osservando che la questione della mancanza di iscrizioni ipotecarie sui beni della fallita era stata introdotta dal fallimento e comunque il Tribunale aveva semplicemente rilevato la mancanza di prova del diritto azionato, onere gravante sulle opponenti; inoltre ha escluso la denunciata contraddizione, chiarendo che il decreto si fondava su due rationes decidendi autonome e alternative: prima, la mancata prova dell'esistenza di immobili della fallita gravati da ipoteca delle banche; in subordine, la necessità dell'annotazione della surroga. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché essendo sufficiente a sorreggere la decisione la ratio principale relativa alla mancanza di prova dei beni ipotecati della fallita, l'eventuale fondatezza della censura sulla seconda ratio non avrebbe potuto comunque portare all'annullamento del decreto. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    senza previamente sottoporle al contraddittorio delle parti

    non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice si limita a verificare la mancanza di prova del diritto azionato su un tema già devoluto al giudizio o comunque rilevabile in base agli atti.

  • art. 2843 c.c.

    la surrogazione nell'ipoteca richiede, secondo la decisione impugnata, l'annotazione del trasferimento; nel caso concreto la Corte non risolve in astratto la questione dell'annotabilità post-fallimento, poiché la censura è resa inammissibile dalla ratio principale autonoma.

  • art. 93 l. fall.

    su quali immobili della fallita intendevano soddisfarsi

    chi domanda l'ammissione al passivo con prelazione deve indicare specificamente i beni sui quali pretende di soddisfarsi e fornire la prova del relativo diritto di prelazione.

  • art. 93, 4° comma, secondo periodo, l. fall.

    in mancanza dell'indicazione/prova richiesta per la prelazione, il credito deve essere considerato chirografario.

  • art. 45 l.fall.

    invocato dalle ricorrenti per sostenere la possibilità dell'annotazione della surroga anche dopo il fallimento, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 602 c.p.c.

    richiamato solo per descrivere l'espropriazione promossa dalle banche sui beni del terzo datore di ipoteca.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, chi invoca una prelazione deve allegare e provare in modo specifico il titolo e i beni sui quali la prelazione dovrebbe operare; in difetto, il credito resta chirografario.
  • Quando una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, la censura che colpisca solo una delle rationes è inammissibile per difetto di interesse se l'altra resta ferma.
  • Non sussiste violazione dell'art. 101 c.p.c. se il giudice fonda la decisione sulla mancanza di prova di un diritto che la parte aveva l'onere di dimostrare, soprattutto quando il tema era già emerso nel contraddittorio o comunque ricavabile dagli atti.
  • La surrogazione nell'ipoteca presuppone che esista un bene del debitore gravato da ipoteca del creditore soddisfatto; non è logicamente configurabile una surrogazione in un'ipoteca iscritta sul bene del terzo datore, quando quel bene è stato espropriato e la garanzia si è estinta secondo la vicenda esecutiva descritta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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