Cassazione Civile, Ordinanza n. 25416/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal ricorrente e dell’adesione in calce dell’Agenzia delle entrate. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio e ha compensato le spese processuali. Non vi è stata quindi decisione sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione, da un lato, redditi personali desunti da indagini finanziarie su conti correnti intestati al medesimo, dall’altro, il reddito di partecipazione imputato ex art. 5 t.u.i.r. quale socio di una società in nome collettivo. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado contro l’accertamento dei redditi personali e la proposizione dell’appello, il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 5 d.l. n. 119/2018. A seguito del diniego opposto dall’Agenzia delle entrate, aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria regionale, che lo rigettava. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso, con adesione della controparte.
Norme richiamate
art. 5 t.u.i.r.
norma richiamata per l’imputazione al socio del reddito di partecipazione della società di persone
art. 5 d.l. n. 119/2018
norma invocata per la definizione agevolata della controversia tributaria
art. 390 c.p.c.
artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
norma richiamata quale base per la rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391 c.p.c.
artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
norma richiamata quale base per dichiarare l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente depositata e accompagnata dall’adesione della controparte, comporta l’estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, la Corte può compensare le spese processuali.
- Quando la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia, non esamina i motivi di ricorso nel merito.
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