Sentenza del 12/05/2017 n. 11859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva ritenuto privo di motivazione l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, senza esaminare adeguatamente il contenuto dell'atto e le deduzioni del contribuente svolte durante il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la CTR avesse omesso di valutare l'effettiva motivazione dell'avviso di accertamento. L'avviso indicava le ragioni dello scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dallo studio di settore e dava conto delle difese del contribuente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza presenta un vizio di motivazione relativo a un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse esaminato elementi decisivi contenuti nell'avviso di accertamento.
Studi di settore
L'accertamento basato sugli studi di settore deve essere accompagnato da una motivazione concreta, che spieghi lo scostamento rispetto ai dati dichiarati e valuti le giustificazioni fornite dal contribuente nel contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un accertamento basato sugli studi di settore è preceduto dal contraddittorio, l'amministrazione deve indicare nell'atto le ragioni dello scostamento e spiegare perché non ritiene convincenti le deduzioni del contribuente.
- La motivazione dell'avviso non è carente se, considerata nel suo complesso, consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione e le ragioni del rigetto delle difese del contribuente.
- Il giudice tributario deve esaminare concretamente il contenuto dell'avviso di accertamento e le difese delle parti; non può dichiarare l'atto immotivato senza confrontarsi con gli elementi effettivamente presenti nel documento.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento, ma impone al giudice di merito una nuova valutazione secondo i principi indicati dalla Corte.
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