Sentenza n. 4470/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, ignoti numeri e date, che hanno assentito, anche per silentium, gli interventi edificatori in corso su fabbricato nella disponibilità materiale e giuridica del sig. Iodice Gennaro, identificato in catasto al fl. 16, p.lla 1442 del Comune di Vico Equense, con opere di demolizione e ricostruzione, anche di porzioni prive di legittimazione, con sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche diverse da quelle ante operam, con incremento di volumetria e superfici utili in territorio assoggettato a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L.vo 42/04 e in violazione della distanza minima legale di 10 mt. rispetto ai fronti edificati delle u.i. in proprietà dei ricorrenti nonché in violazione della distanza minima legale dalle vedute, con compromissione della visuale panoramica ed incremento del carico urbanistico; b) di ogni elaborato grafico, progettuale e peritale, parere endoprocedimentale e/o definitorio, relazioni istruttorie, integrazioni, comunicazioni in corso d’opera, dichiarazioni delle parti, e quant’altro - comunque definito - afferente all’attività edificatoria di trasformazione urbanistica in corso di esecuzione sul fondo prospiciente e limitrofo alle unità immobiliari in proprietà dei ricorrenti; c) per quanto possa occorre, della S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. n. 1115 del 10.01.2023 per interventi di <manutenzione straordinaria> (come da indicazione del cartello di cantiere); d) di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, connesso e conseguenziale a quelli che precedono; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.02.2025, con richiesta di integrazione dell’ordinanza n. 2720/24 (artt. 55 e 58 C.P.A.): a. del Permesso di Costruire n. 9/18, del 06.02.2018 (pratica prot. 43754/17, cron. 13/17), rilasciato ai sensi dell’art. 6bis L.R. 19/09; b. del Decreto paesaggistico n. 31, del 28.02.2024, di autorizzazione paesaggistica semplificata per opere di <manutenzione straordinaria e adeguamento dei prospetti presso il fabbricato sito alla via R. Bosco, località Seiano, ditta: Iodice Gennaro>; c. del Verbale n. 9/1 del 17.01.2024 della Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso il Comune di Vico Equense, recante parere favorevole sul progetto di cui alla variante in c.o. prot. 50539 dell’11.09.2023; d. della Proposta di Accoglimento prot. 4144 del 29.01.2024, resa ai sensi dell’art. 11, c. 5, d.P.R. 31/2017; e. della nota comunale prot. 4255 del 30.01.2024; f. del silenzio-assenso della Soprintendenza A.B.A.P. per l’Area metropolitana di Napoli, formatosi ai sensi del comma 9 dell’art. 11 d.P.R. 31/2017; g. per quanto possa occorrere, della Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28.12.2011 e della Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 02.12.2011, avente ad oggetto <atto d’Indirizzo per i procedimenti di competenza comunale definiti dagli articoli 4, 5, 6-bis, 7, 8 e 11bis della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19 e s.m.>; h. per quanto possa occorre, 1) della S.C.I.A. alternativa al P.d.C. prot. n. 1115 del 10.01.2023 per interventi di <manutenzione straordinaria>, 2) delle note tecniche integrative prot. 17759/23 dell’11.05.2024 ad oggetto <modifiche strutturali e funzionali ad integrazione, rettifica e sostituzione>, 3) della variante in c.o. prot. 50539/23, dell’11.09.2023, <[…] alla S.C.I.A. del 10/01/23 prot. n. 1115, integrata l’11/05/2023 prot. 17759, con autorizzazione paesaggistica semplificata, per opere di manutenzione straordinaria/ristrutturazione in un fabbricato alle vie Caulino, 21 e R. Bosco, 965>; i. per quanto possa occorrere, dei provvedimenti, ignoti numero e data, a mezzo dei quali il Comune di Vico Equense abbia eventualmente accordato la proroga ex art. 15 d.P.R. 380/01 del termine di inizio lavori, e della nota pec del 28.02.2023; j. di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, connesso e conseguenziale a quelli che precedono; nonché per l’accertamento e la declaratoria della decadenza ex art. 15 d.P.R. 380/01 del PdC n. 9 del 06.02.2018, in ragione del mancato effettivo inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del titolo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 9/2018, autorizzazione paesaggistica semplificata n. 31/2024, SCIA alternativa al permesso di costruire n. 1115/2023 con integrazione e variante in corso d’opera, nonché gli atti connessi; è stata inoltre chiesta la declaratoria di decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari di immobili limitrofi e fronteggianti, hanno impugnato dapprima al buio i titoli relativi a interventi di trasformazione di un fabbricato sito in zona urbanisticamente e paesaggisticamente vincolata, deducendo che le opere, presentate come manutenzione straordinaria, comportassero in realtà demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, prospetti, quote, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche, nuove aperture e balconi, trasferimento di volumetria e mutamenti di destinazione d’uso. Hanno denunciato violazione del d.P.R. 380/2001, del PRG, del PUT campano, dell’art. 9 d.m. 1444/1968, della l.r. Campania 19/2009, della l.r. 35/1987, degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, del d.P.R. 31/2017 e della l. 1497/1939, nonché carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, sviamento e perplessità. Con motivi aggiunti, dopo l’accesso agli atti del 24 gennaio 2025, hanno specificamente censurato il permesso di costruire n. 9/2018, relativo alla porzione nord-est, e il decreto paesaggistico n. 31/2024, relativo agli interventi sul fabbricato principale e sulla porzione sud-ovest. Hanno sostenuto, inoltre, che il permesso di costruire fosse decaduto per mancato effettivo inizio dei lavori entro un anno e che il mutamento da deposito a residenza fosse incompatibile con la zona B del PRG e con la zona territoriale 4 del PUT. Le amministrazioni e il controinteressato hanno eccepito la tardività, assumendo che la piena conoscenza fosse anteriore, in ragione dell’inizio dei lavori, della pubblicazione dei titoli e della visibilità delle opere.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività. Poiché i ricorrenti contestavano il quomodo dell’intervento edilizio, relativo a sagoma, consistenza, distanze, destinazioni e conformità delle opere ai titoli, il termine di impugnazione non decorreva automaticamente dall’inizio dei lavori, ma dalla piena conoscenza dell’effettiva consistenza e lesività dell’intervento e, in relazione ai vizi dedotti, dei titoli e degli elaborati. La complessità e progressione delle opere, nonché l’incertezza sulla loro effettiva data di inizio, rendevano plausibile che la piena conoscenza fosse stata acquisita solo con l’accesso agli atti del 24 gennaio 2025; i motivi aggiunti erano quindi tempestivi. Nel merito, il Collegio ha condiviso le conclusioni della verificazione. Gli interventi sul fabbricato principale e sulla porzione sud-ovest, consistenti in consolidamento con sostituzione delle strutture orizzontali, variazione delle quote, modifica delle aperture e demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e prospetti, sono stati qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Tali interventi non rientravano però tra le ristrutturazioni consentite dal combinato disposto delle norme del PUT e delle NTA del PRG per la zona territoriale 4 e la zona omogenea B; erano pertanto urbanisticamente non consentiti. Inoltre, la demolizione e ricostruzione della porzione sud-ovest con modifica di sagoma e prospetti non rientrava tra gli interventi di lieve entità assoggettabili al procedimento paesaggistico semplificato di cui al d.P.R. 31/2017. Il permesso di costruire n. 9/2018 è risultato illegittimo anche perché il mutamento di destinazione d’uso della porzione nord-est da deposito a residenza contrastava con l’art. 14 delle NTA del PRG e l’art. 6-bis l.r. 19/2009, riferibile agli interventi in zona agricola, non era applicabile alla zona B di urbanizzazione recente. Non è stato possibile accertare l’effettivo inizio dei lavori nei termini del permesso, ma il Collegio ha fondato l’accoglimento soprattutto sull’incompatibilità urbanistica e paesaggistica degli interventi. Quanto alla porzione nord-est, le opere di demolizione e ricostruzione rilevate in cantiere non risultavano comprese nel permesso di costruire né in altro titolo e non erano coperte dall’autorizzazione paesaggistica n. 31/2024, che riguardava soltanto il fabbricato principale e la porzione sud-ovest. Il TAR ha quindi annullato il permesso di costruire n. 9/2018 e il decreto paesaggistico n. 31/2024, dichiarando l’inefficacia della SCIA n. 1115/2023, dell’integrazione e della variante. Il Comune è stato condannato alla rifusione di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori; le spese di verificazione, pari a 2.547,64 euro complessivi, sono state poste pro quota a carico del Comune e del controinteressato. Le ulteriori spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Gli interventi di consolidamento con modifiche delle strutture, delle quote, delle aperture e di demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e prospetti sono stati qualificati come ristrutturazione edilizia.
art. 15 d.P.R. 380/2001
È stato invocato per la decadenza del permesso di costruire in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine annuale; il TAR ha rilevato l’incertezza probatoria sull’effettivo inizio, senza fondare su tale profilo principale l’accoglimento.
art. 6-bis l.r. Campania 19/2009
La disciplina speciale del Piano Casa è stata ritenuta non applicabile a un immobile ricadente in zona B di urbanizzazione recente, poiché riferita agli interventi in zona agricola.
art. 17 l.r. Campania 35/1987
La zona territoriale 4 del PUT consente, per l’edilizia esistente, soltanto gli interventi previsti dalla relativa disciplina e non legittima le opere di ristrutturazione con le caratteristiche accertate.
art. 40 NTA del PRG di Vico Equense
Per la zona B di urbanizzazione recente, qualificata satura, la disciplina urbanistica non consentiva gli interventi realizzati con modifica di sagoma e prospetti e incremento o trasformazione delle consistenze nei termini accertati.
art. 9 d.m. 1444/1968
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione al rispetto delle distanze tra costruzioni; la verificazione non ha consentito di accertare in concreto le distanze per carenza di documentazione sullo stato preesistente.
art. 3, comma 1, d.P.R. 31/2017
La demolizione e ricostruzione della porzione sud-ovest con modifica di sagoma e prospetti non è stata ricondotta agli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Gli interventi in area vincolata necessitano di un’idonea autorizzazione paesaggistica; le opere sulla porzione nord-est ne risultavano prive.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
È stato richiamato in relazione alla diffida dei proprietari confinanti volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia sulla SCIA.
art. 4 l. 319/1980
La vacazione è stata considerata pari a due ore, con un massimo di quattro vacazioni giornaliere; il compenso del verificatore è stato rideterminato applicando alla prima e alle successive vacazioni il medesimo importo.
art. 1 d.m. 30 maggio 2002
La tariffa indicata per le vacazioni è stata adeguata alla declaratoria di illegittimità costituzionale della liquidazione delle vacazioni successive alla prima in misura inferiore.
art. 52 d.P.R. 115/2002
Il TAR ha escluso l’aumento del compenso per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.
Massime di principio
- Quando il proprietario confinante contesta non l’edificabilità in astratto dell’area, ma il quomodo dell’intervento edilizio, il termine per impugnare il titolo decorre dalla piena conoscenza dell’effettiva consistenza, dimensione, finalità e lesività dell’opera; tale momento può coincidere con l’accesso agli atti quando le opere siano progressive, modificate in corso d’opera o non consentano anteriormente una conoscenza precisa del progetto e dei titoli.
- La ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, modifica di sagoma e prospetti, variazione delle quote e delle aperture e trasformazione delle consistenze non è automaticamente consentita dalla qualificazione formale dell’intervento come manutenzione straordinaria o recupero edilizio, ma deve rispettare le specifiche limitazioni urbanistiche del PUT, del PRG e delle relative NTA.
- La disciplina regionale speciale prevista per gli interventi edilizi in zona agricola non è applicabile a un immobile ricadente in zona B di urbanizzazione recente, anche se l’intervento riguarda un fabbricato originariamente destinato, in tutto o in parte, a deposito connesso all’attività agricola.
- Un’autorizzazione paesaggistica semplificata può coprire soltanto le opere effettivamente riconducibili agli interventi di lieve entità elencati dalla disciplina applicabile; la demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e prospetti non può essere legittimata mediante il procedimento semplificato quando ecceda tali categorie.
- Le opere edilizie realizzate su una porzione di fabbricato diversa da quella considerata nel titolo edilizio o nell’autorizzazione paesaggistica sono prive di copertura abilitativa, anche se inserite in un più ampio progetto unitario; l’autorizzazione relativa al fabbricato principale e a una porzione non si estende automaticamente a ulteriori corpi di fabbrica.
- La verificazione disposta dal giudice può fondare l’accertamento dell’illegittimità dei titoli quando le sue conclusioni, non adeguatamente superate da prove contrarie, dimostrino la qualificazione sostanziale delle opere, la loro incompatibilità con la disciplina urbanistica e la mancanza o inidoneità dell’autorizzazione paesaggistica.
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