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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16397/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione al pagamento emesso per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2007, dopo un precedente avviso di accertamento e i relativi gradi di giudizio nel merito sulla pretesa fiscale. La contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'intimazione ritenuta illegittima perché avrebbe richiesto sanzioni in misura superiore rispetto a quelle contenute nell'avviso di accertamento presupposto. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo: la sentenza non avrebbe considerato che l'importo affidato all'agente della riscossione era stato ridotto per effetto di uno sgravio intervenuto il 22 luglio 2015, per cui l'importo richiesto con l'intimazione non sarebbe stato quello originariamente indicato dal giudice di merito. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione perché, prima della proposizione di quest'ultimo, l'Agenzia aveva notificato ricorso per revocazione avverso la stessa sentenza, con conseguente decorrenza del termine breve per impugnare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per revocazione della sentenza d'appello equivalga, per entrambe le parti, a notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Poiché la contribuente ha dimostrato che la revocazione era stata notificata il 19 aprile 2021 e il ricorso per cassazione solo il 28 luglio 2021, il ricorso risultava tardivo rispetto al termine breve di sessanta giorni. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio

    Il motivo dedotto come vizio di motivazione è stato ritenuto inammissibile, ma la Corte ha risolto la causa sul diverso e preliminare profilo della tardività dell'impugnazione.

  • termine breve per il ricorso per cassazione

    sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione

    La notificazione dell'atto di revocazione della sentenza d'appello fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, sia per il notificante sia per il destinatario.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per revocazione avverso una sentenza d'appello vale, per entrambe le parti, come notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • Quando è intervenuta la notificazione del ricorso per revocazione della sentenza impugnata, la tempestività del successivo ricorso per cassazione va verificata con riferimento al termine breve di sessanta giorni decorrente da tale notificazione, oltre che al termine lungo annuale dal deposito della decisione.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione, esso è inammissibile per tardività.
  • La deduzione di un vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di superare il rilievo pregiudiziale della tardività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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