Ordinanza n. 3011/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Napoli, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e, ove formate, graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli, nella parte relativa all’inserimento con riserva nella prima fascia dei docenti con titolo estero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno all’estero e intenzionati a conseguire il titolo in Spagna entro il 30 giugno 2026, hanno impugnato la disciplina ministeriale sulle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028. Hanno dedotto disparità di trattamento e irragionevolezza, sostenendo che la disciplina consente l’inserimento con riserva nella prima fascia ai candidati che conseguiranno in Italia l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, mentre non consentirebbe analoga possibilità ai candidati che conseguiranno entro la stessa data un titolo estero non ancora riconosciuto in Italia. Hanno chiesto l’annullamento della disposizione e l’accertamento del diritto all’inserimento con riserva nelle GPS della provincia di Napoli, previa sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che il termine del 16 marzo 2026 per la presentazione delle domande opera sia per chi abbia già conseguito in Italia il titolo di specializzazione sia per chi abbia conseguito all’estero un titolo già riconosciuto dall’amministrazione competente. Ha poi distinto le due ipotesi di inserimento con riserva: da un lato, il conseguimento in Italia del titolo entro il 30 giugno 2026; dall’altro, il titolo estero già conseguito ma ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana, rispetto al quale l’inserimento con riserva consente la stipula del contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento. Secondo il giudice, le posizioni dei ricorrenti e dei candidati che conseguiranno il titolo in Italia entro il 30 giugno 2026 non sono equiparabili, poiché il titolo estero futuro sarebbe comunque sprovvisto del necessario riconoscimento. Le disposizioni impugnate non sono quindi apparse, in sede cautelare, irragionevoli né discriminatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, O.M. n. 27/2026
I candidati possono presentare istanza ... dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026
Il termine del 16 marzo 2026 rileva per la dichiarazione dei titoli di accesso già conseguiti; l’inserimento con riserva opera secondo le distinte ipotesi previste dal comma 4.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La disciplina delle graduatorie può distinguere, ai fini dell’inserimento con riserva, tra il conseguimento futuro di un titolo nazionale entro una determinata data e il possesso di un titolo estero già conseguito ma ancora privo del riconoscimento richiesto dall’ordinamento italiano, senza che tale differenziazione sia irragionevole quando le due posizioni non siano equiparabili.
- Il termine previsto per la presentazione delle domande può essere applicato sia ai candidati che abbiano già conseguito un titolo nazionale sia a quelli che abbiano già conseguito all’estero un titolo debitamente riconosciuto; il successivo inserimento con riserva non comporta necessariamente l’equiparazione di tutte le diverse situazioni formative e amministrative.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando le disposizioni impugnate appaiano razionalmente giustificate dalla diversa situazione giuridica del titolo nazionale conseguendo e del titolo estero non ancora riconosciuto.
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