Cassazione Penale, Sentenza n. 40670/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della continuazione tra più violazioni della prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in ore notturne (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011), commesse tra settembre e ottobre 2012. Il ricorrente sosteneva che le condotte, analoghe e temporalmente prossime, rientravano nello stesso disegno criminoso e che decisioni emesse in altri procedimenti avevano già riconosciuto il vincolo di continuazione; contestata anche la motivazione sulla commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul tema del diniego del riconoscimento della continuazione, rilevando contraddittorietà e incoerenza della motivazione della Corte d'Appello, in particolare per non aver confrontato espressamente le argomentazioni con le decisioni che avevano già riconosciuto il vincolo della continuazione. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 75
Le condotte contestate sono state ritenute violazioni delle prescrizioni derivanti da misure di prevenzione previste dall'art. 75; la questione principale riguarda se tali violazioni, per identita' del disegno criminoso e prossimita' temporale, costituiscano fatti in continuazione
codice penale, art. 81
Richiamato in relazione all'unificazione di procedimenti e alla valutazione della continuazione tra fatti decorsi in periodi ravvicinati; utilizzato dal ricorrente per sostenere che decisioni separate riguardanti fatti analoghi erano gia' state unificate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. I, n. 54106 del 24.3.2017 (richiamata)
Precedente interpretativo secondo cui, quando un giudice rifiuta il riconoscimento della continuazione in presenza di decisioni anteriori che lo hanno riconosciuto, la motivazione e' incompleta se non contiene un confronto espresso con i contenuti della decisione che aveva riconosciuto il vincolo ideativo
Massime di principio
- La continuazione e' favorita quando le condotte sono simili e sussiste prossimita' temporale: identita' del disegno criminoso e vicinanza temporale sono elementi chiave
- Se decisioni diverse su fatti analoghi hanno gia' riconosciuto il vincolo di continuazione, il giudice che nega la continuazione deve motivare espressamente il confronto con quelle decisioni; l'assenza di confronto puo' rendere la motivazione contraddittoria
- La produzione di sentenze emesse in procedimenti diversi che riconoscono la continuazione rafforza la richiesta di estensione del vincolo; il giudice deve valutare coerentemente tale prova
- In presenza di precedenti contrastanti, la Corte di legittimita' tende ad esigere argomentazioni puntuali e coerenti: la mera affermazione negativa senza confronto motivato puo' portare ad annullamento e rinvio
- Il riconoscimento della continuazione ha effetti rilevanti sulla determinazione della pena complessiva; pertanto, la questione va esaminata con cura e piena motivazione
- In caso di rinvio, la nuova valutazione dovra' affrontare specificamente l'identita' del disegno criminoso, la temporalita' e il rapporto con le decisioni precedenti
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