Cassazione Penale, Ordinanza n. 05121/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per evasione già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo con un unico motivo l'insussistenza del fatto: sosteneva di essersi allontanato solo in un ambito territoriale circoscritto, ossia in un comune limitrofo rispetto a quello in cui era in corso la misura cautelare degli arresti domiciliari. In via subordinata invocava la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo dell'appello e comunque manifestamente infondato, osservando che per l'evasione rileva qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, a prescindere da durata, distanza o motivi dello spostamento; ha inoltre escluso la particolare tenuità valorizzando la gravità complessiva del fatto e l'intensità del dolo desunta dalla condotta trasgressiva della misura detentiva.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, senza rilievo della durata, della distanza o dei motivi dello spostamento.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti complessiva gravità e intensità del dolo incompatibili con la minima offensività.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, ai fini della consumazione è sufficiente un allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari, anche se limitato nel tempo o nello spazio.
- La distanza percorsa o il carattere circoscritto dello spostamento non escludono la tipicità dell'evasione, né ne attenuano di per sé la rilevanza penale.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta manifesti un marcato disvalore, valutabile anche attraverso l'intensità del dolo e la spiccata trasgressione della misura custodiale.
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
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