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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09644/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale con cui l'Ufficio ha recuperato dazi antidumping relativi a un'importazione del 2006 di maglieria di cotone dichiarata come proveniente dal Bangladesh e accompagnata da certificati di origine FORM A poi risultati falsi a seguito di controllo a posteriori e cooperazione amministrativa con l'autorità doganale del Bangladesh. La società ha impugnato l'atto, ma i giudici di merito hanno ritenuto legittimo il recupero. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. per inutilizzabilità del processo verbale di revisione e delle risultanze acquisite senza garanzie difensive penali, perché gli atti sarebbero stati compiuti quando erano emersi indizi di reato; 2) nullità per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2709, 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente affermato la mancanza di prova del diritto all'agevolazione e non avesse valutato correttamente la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, che dimostrerebbe anche la buona fede e il comportamento attivo dell'autorità doganale; 3) nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere la CTR valorizzato la sentenza penale ai fini della verifica dei presupposti dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC; 4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC, sostenendo che la società avesse provato errore attivo dell'autorità doganale, buona fede e rispetto delle regole doganali, così da impedire la contabilizzazione a posteriori dei dazi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che nel processo tributario non opera un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite e che l'art. 220 disp. att. c.p.p. rileva solo ai fini penali, non impedendo l'utilizzo fiscale delle risultanze dell'attività di verifica, purché siano rispettate le norme tributarie applicabili. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo nella parte in cui denunciavano violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché in realtà miravano a contestare la valutazione delle prove e della sentenza penale, censura non deducibile nei termini prospettati. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo, richiamando la disciplina dell'art. 220, n. 2, lett. b), CDC e la giurisprudenza unionale e di legittimità: per evitare il recupero a posteriori dei dazi servono tre condizioni cumulative, cioè errore dell'autorità competente, errore non ragionevolmente rilevabile e rispetto delle regole doganali da parte dell'importatore; nella specie la falsità dei certificati FORM A era stata accertata, l'errore non derivava da un comportamento attivo dell'autorità doganale e la buona fede da sola non bastava. Ha quindi confermato la sentenza impugnata e condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    l'obbligo di osservare le garanzie del codice di procedura penale opera nel corso delle attività ispettive solo ai fini dell'applicazione della legge penale e non comporta, di per sé, inutilizzabilità fiscale degli elementi acquisiti

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o non contestate; non se si contesta soltanto la valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non quando si critica il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 2709 c.c.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata in tema di prova della pretesa agevolazione doganale

  • art. 2697 c.c.

    la prova del diritto all'agevolazione e delle condizioni per l'esenzione ricade sull'importatore, una volta provata dall'Ufficio la falsità del certificato di origine

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata in relazione alla prova presuntiva dei presupposti dell'esenzione

  • art. 220, n. 2, lett. b), CDC

    la deroga alla contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore dell'autorità competente, errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede e rispetto di tutte le norme sulla dichiarazione doganale; la mera buona fede non basta

  • art. 24 Cost.

    non è violato dall'utilizzo, in sede fiscale, di risultanze di indagini amministrative non assistite dalle garanzie processual-penalistiche

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12

    richiamato come base del principio di distinzione tra processo penale e processo tributario

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20

    richiamato come conferma della distinzione tra processo penale e processo tributario

  • artt. 2 e 654 c.p.p.

    richiamati come disposizioni generali da cui si desume la distinzione tra giudizio penale e giudizio tributario

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    le indagini fiscali devono rispettare le specifiche regole tributarie, ma la loro eventuale irregolarità penale non comporta inutilizzabilità fiscale automatica

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 70

    richiamato per il rinvio alle norme processual-penalistiche nei limiti di quanto non diversamente disposto

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63

    le eventuali preclusioni derivano dalle specifiche norme tributarie, non dal codice di rito penale in via generale

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 75

    richiamato per il rinvio alle norme processual-penalistiche nei limiti di quanto non diversamente disposto

  • art. 1176, secondo comma, c.c.

    la diligenza richiesta all'importatore professionale va commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

Massime di principio

  • Nel processo tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite: la loro utilizzazione è esclusa solo se una specifica norma lo preveda o se siano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • L'art. 220 disp. att. c.p.p. impone il rispetto delle garanzie del codice di procedura penale solo ai fini dell'applicazione della legge penale e non impedisce, di regola, l'uso fiscale delle risultanze istruttorie acquisite nell'ambito di verifiche tributarie.
  • Per contestare utilmente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non basta censurare la valutazione delle prove: occorre dedurre l'uso di prove non introdotte, il travisamento di una prova legale o l'attribuzione a una prova di un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
  • In materia di contabilizzazione a posteriori dei dazi, la protezione del legittimo affidamento dell'importatore opera solo se ricorrono cumulativamente: errore dell'autorità competente, errore non ragionevolmente rilevabile da un debitore in buona fede e rispetto delle regole doganali vigenti.
  • L'errore idoneo a fondare l'esimente doganale deve essere un comportamento attivo dell'autorità competente; non basta la mera ricezione o mancata verifica di dichiarazioni inesatte dell'esportatore, né il semplice silenzio dell'amministrazione.
  • La buona fede dell'importatore è valutata secondo una diligenza qualificata commisurata alla natura professionale dell'attività svolta, e l'importatore professionale deve verificare, per quanto esigibile, l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore.
  • Una volta dimostrata dall'Ufficio la falsità del certificato di origine, spetta all'importatore provare tutte le ulteriori condizioni necessarie per evitare il recupero dei dazi a posteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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