Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33988/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo disposto a fini di confisca diretta o per equivalente. Il sequestro riguarda somme e patrimoni ritenuti profitto di reati tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, art. 11 d.lgs. 74/2000) ascritti a Roberto e Andrea Fabiano, con estensione ai patrimoni di societa' (tra cui Start s.r.l. e Fama s.n.c.). I motivi di impugnazione contestano: 1) inesistenza o mancata motivazione del periculum in mora; 2) carenza di motivazione sulla necessita' della confisca per equivalente; 3) violazione del divieto di ne bis in idem perche' un identico sequestro era stato precedentemente annullato; 4) inutilizzabilita' delle prove acquisite in esecuzione del sequestro poi annullato (invalidita' derivata); 5) mancanza di interesse giuridico delle società e della signora Rossetti; 6) inesistenza di elementi per attribuire a taluni indagati la disponibilita' di societa' sequestrate; 7) legittimita' e carattere non fraudolento di alcune alienazioni (vendita immobiliare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per le ragioni esposte: i ricorsi di Start s.r.l., Fama s.n.c. e di Natalina Rossetti sono inammissibili per difetto di interesse giuridicamente apprezzabile (non hanno allegato diritto alla restituzione dei beni). I ricorsi dei due Fabiano sono inammissibili in gran parte perché sollevano questioni non dedotte davanti al Tribunale del riesame (preclusione di nuovi motivi in Cassazione). Quanto ai punti esaminati nel merito, la Corte ha ritenuto infondate o manifestamente infondate le censure: in particolare ha confermato la possibilita' di disporre nuova misura cautelare anche dopo annullamento di un precedente sequestro quando non sia sorto giudicato cautelare (motivazioni non depositate) e quando l'annullamento sia per vizi formali; ha ritenuto legittima la prospettiva di confisca per equivalente anche con riguardo ai beni societari ritenuti nella disponibilita' effettiva degli indagati; ha ritenuto possibile la configurabilita' del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 anche in caso di trasferimento effettivo del bene se sussistono elementi di inganno o artificio. La Corte, dunque, ha respinto i ricorsi e (dal dispositivo dell'atto) ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    La disposizione punisce sia l'alienazione simulata sia 'altri atti fraudolenti' che rendono inefficace la procedura di riscossione; la Corte conferma che l'integrazione del reato e' possibile anche per trasferimenti effettivi se connotati da elementi di inganno o artificio volti a pregiudicare l'azione dell'Erario.

  • art. 322, 322-bis e 324 c.p.p.

    Sono indicate le categorie legittimate ad impugnare provvedimenti di sequestro (imputato, persona cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione). La Corte ricorda che i terzi non indagati possono contestare in cassazione solo la titolarita' o la disponibilita' dei beni, non i presupposti generali della misura.

  • art. 185, comma 1, c.p.p.

    «essendo stato dichiarato nullo il primo decreto, ogni elemento di prova raccolto sulla base della stessa [deve] venire meno»

    La Corte richiama il principio che l'annullamento di un provvedimento cautelare puo' estendersi agli atti compiuti sulla sua base quando sussista un rapporto di dipendenza e consecutivita'; tuttavia per prospettare l'invalidita' derivata e' necessario indicare con precisione gli atti viziati e il nesso causale con il provvedimento annullato.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Riguarda l'adozione delle misure cautelari reali e la necessita' di motivare la confisca per equivalente; la Corte osserva che contestazioni su tale necessita' devono essere dedotte in sede di riesame per essere esaminate in cassazione.

  • art. 649 e art. 178 lett. b) e art. 179 c.p.p.

    Richiamati in relazione al divieto di ne bis in idem e alla nullita' degli atti; la Corte precisa che il giudicato cautelare opera solo sulle questioni dedotte ed effettivamente decise e che l'annullamento per vizi formali non impedisce la reiterazione di una nuova misura basata sugli stessi elementi se il giudice ritiene superati i vizi.

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce che l'inammissibilita' dell'impugnazione per carenza di interesse puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ne conferma l'applicabilita' anche in sede di legittimita'.

  • art. 27 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione e al diritto di difesa; la Corte evidenzia l'esigenza di motivazioni piu' pregnanti quando sono coinvolti diritti di terzi, ma ribadisce i limiti procedurali sull'ammissibilita' dei mezzi di impugnazione.

  • art. 2643 n. 7 e art. 1140 cod. civ.

    Norme civili richiamate in ordine alla prova di simulazione e nullita' degli atti; la Corte applica i principi civilistici relativi alla simulazione e all'effettivita' delle trasferimenti nel valutare la fraudolenza degli atti dispositivi.

Massime di principio

  • Terzi non indagati (societa' o persone fisiche) hanno interesse processuale ad impugnare il sequestro solo se allegano e documentano il diritto alla restituzione del bene sequestrato; altrimenti il loro ricorso e' inammissibile per difetto di interesse.
  • In Cassazione non possono essere sollevati motivi che non siano stati dedotti davanti al tribunale del riesame, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la mancata impugnazione in sede di riesame e' causa tipica di inammissibilita'.
  • L'annullamento di un provvedimento cautelare non impedisce automaticamente l'adozione di un nuovo sequestro sugli stessi elementi quando non e' ancora sorto un vincolo da giudicato cautelare (ad es. quando le motivazioni dell'annullamento non sono depositate) o l'annullamento e' per vizi formali; il ne bis in idem cautelare opera solo sulle questioni effettivamente decise.
  • Per contestare l'utilizzabilita' delle prove raccolte in esecuzione di un provvedimento poi annullato e' necessario indicare puntualmente gli atti viziati e dimostrare il rapporto di dipendenza causale con il provvedimento annullato ai sensi dell'art. 185 c.p.p.
  • La confisca per equivalente puo' colpire, oltre ai beni dell'indagato, anche patrimoni societari che appaiono mere schermature o nella piena disponibilita' economica del reo; la 'disponibilita'' ai fini cautelari e di confisca e' definita in termini di potere di fatto e relazione con gli interessi economici del reo, non solo secondo la nozione civilistica di proprieta'.
  • Un trasferimento patrimoniale anche formalmente 'effettivo' puo' integrare il reato di sottrazione fraudolenta alle imposte se e' accompagnato da elementi di inganno o artificio finalizzati a eludere l'azione dell'Erario.
  • L'inammissibilita' per difetto di interesse puo' essere rilevata d'ufficio in ogni grado, quindi e' fondamentale che chi contesta un sequestro espliciti e provi il proprio interesse concreto (diritto alla restituzione) gia' in sede di riesame.
  • Quando si contesta la violazione del divieto di bis in idem in materia cautelare, occorre dimostrare che la stessa questione e gli stessi elementi sono stati gia' decisi nel procedimento incidentale; altrimenti la reiterazione della misura e' lecita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.