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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6954/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, lavoratore extracomunitario residente in Italia con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, aveva chiesto il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF). Tribunale e Corte d'appello di Bologna hanno respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato il requisito reddituale previsto (che il richiedente apporti almeno il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, art.2, co.10 d.l. n.69/1988 conv. l. n.153/1988). La Corte territoriale ha ritenuto insufficiente la sola produzione (o la sola allegazione) del modello CUD relativo al reddito del richiedente per provare i redditi dell'intero nucleo e ha rigettato la richiesta di concedere un termine per integrare la prova, ritenendo assente qualsiasi indizio utile a costituire una pista probatoria significativa. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di norme nazionali e comunitarie (tra cui la direttiva 2003/109/CE e la sentenza C‑303/2019) sostenendo che il CUD del richiedente dovrebbe essere sufficiente e che la normativa sarebbe discriminatoria rispetto ai titolari di permessi CE per lungo soggiornanti; ha inoltre censurato il diniego del termine per il deposito di documentazione reddituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza di violazione del principio di parità di trattamento e di necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, richiamando il principio secondo cui l'assegno per il nucleo familiare si basa sul reddito familiare complessivo e che l'onere della prova circa il requisito reddituale grava sul richiedente (come previsto dall'art.2 co.9 e giurisprudenza consolidata). La Corte ha osservato che il ricorrente, peraltro, non aveva effettivamente prodotto in atti il modello CUD contestualmente alla domanda in grado di provare qualcosa sull'intero nucleo familiare. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa al diniego del termine per integrazione probatoria, perché comunque la questione era essenzialmente una rivalutazione dei fatti e/o doveva essere proposta come omissione di pronuncia; a maggior ragione, anche se fosse stata ammessa, il vizio non sarebbe stato utile al ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'INPS (importo liquidato: Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre oneri), e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 9 e 10 del d.l. n. 69 del 1988, convertito nella l. n. 153 del 1988

    Stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare si calcola sul reddito familiare complessivo e che il richiedente deve provare il requisito reddituale (soglia minima del 70% del reddito complessivo del nucleo). La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'onere probatorio grava sul richiedente, senza distinzione tra cittadini italiani/europei ed extracomunitari con permesso di lungo soggiorno.

  • art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000

    Prevede la sanzione penale per le dichiarazioni mendaci in autocertificazioni; la Corte ricorda che le attestazioni rese ai sensi dell'art.2 co.9 sono sanzionabili ai sensi di tale articolo e pertanto hanno valore probatorio purché prodotte.

  • Direttiva 2003/109/CE (sui soggiornanti di lungo periodo)

    Richiamata dal ricorrente come base per il principio di parità di trattamento; la Corte ha ritenuto che la normativa nazionale sull'ANF, nella sua formulazione, non discrimina i titolari di permesso di lungo soggiorno e dunque l'impugnazione non giustifica un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

  • art. 2697 c.c.; artt. 115 e 421 c.p.c.; art. 360, co.1, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.

    Riguardano rispettivamente l'onere della prova (art.2697 c.c.), le norme processuali sull'istruzione probatoria e sugli atti processuali (artt.115 e 421 c.p.c.) e i motivi di cassazione (art.360). La Corte ha applicato questi principi per affermare che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio e che le ragioni addotte in Cassazione miravano a una rinnovata valutazione dei fatti o avrebbero dovuto essere prospettate come omissione di pronuncia, pertanto inammissibili.

  • art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, l. n. 228 del 2012)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'assegno per il nucleo familiare (ANF) si calcola sul reddito familiare complessivo: il richiedente deve provare la composizione e l'ammontare dei redditi di tutto il nucleo, non solo il proprio reddito individuale.
  • La produzione del solo modello CUD attestante il reddito del richiedente non è in generale sufficiente a provare il requisito reddituale dell'intero nucleo familiare salvo che non dichiari o documenti anche i redditi degli altri componenti.
  • L'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per la prestazione grava sul richiedente (cittadino italiano, europeo o extracomunitario con permesso di lungo soggiorno) e le autocertificazioni sono soggette alle sanzioni di cui all'art.76 del d.P.R. n.445/2000.
  • Le doglianze in Cassazione che mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa sono inammissibili: le questioni di fatto vanno sollevate e provate in sede di merito; eventuali omissioni del giudice dovrebbero essere dedotte secondo le regole di cui all'art.360 n.4 c.p.c.
  • La richiamata normativa comunitaria e le pronunce della Corte di Giustizia non autorizzano automaticamente a derogare all'onere probatorio previsto dalla normativa nazionale quando la norma nazionale non risulti discriminatoria nel trattamento dei titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo.
  • La richiesta di un termine per integrare la prova può essere negata se non emergono elementi o indizi utili che giustifichino la concessione; tale diniego difficilmente è efficace in Cassazione se fondato su valutazioni tipicamente di merito.

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