Ordinanza n. 195/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 23 settembre 2025, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, deducendo, tra l’altro, che l’amministrazione avrebbe recepito in modo rigido e statico il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, senza considerare l’evoluzione della situazione economica dell’impresa datrice di lavoro e la circostanza che il ricorrente era ospitato gratuitamente da connazionali. Il parere ostativo aveva rilevato l’omessa indicazione del soggetto tenuto a sostenere il costo dell’alloggio, la discordanza tra l’indicazione di un impiego a tempo pieno nel portale ALI e la proposta contrattuale relativa a un impiego a tempo parziale, la non configurabilità dell’impresa come di nuova costituzione, l’assenza di dichiarazioni fiscali utili e una capacità economica netta inferiore a 60.000 euro, ritenuta sufficiente al mantenimento di al massimo due lavoratori secondo i parametri normativi richiamati. L’amministrazione aveva quindi ritenuto insussistente la capacità economica minima per l’assunzione e il mantenimento di un ulteriore lavoratore a tempo pieno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris del primo motivo alla luce della documentazione prodotta, attestante l’attuale situazione dell’impresa e del ricorrente. Ha quindi sospeso l’efficacia del diniego e ordinato alla Prefettura di riesaminare la posizione del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudice ha valorizzato la necessità di una rivalutazione della capacità economica dell’impresa alla luce della situazione documentata, senza definire il merito della controversia. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerata la complessità delle valutazioni economiche e il rilievo di elementi sopravvenuti. Il periculum in mora è stato ritenuto fronteggiabile mediante sospensione dell’atto e riesame amministrativo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale della domanda di sospensione accolta dal TAR.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
È richiamato nel parere dell’Ispettorato territoriale del Lavoro quale parametro per la valutazione della capacità economica del datore di lavoro.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
È richiamato quale fonte dei criteri applicati alla valutazione della capacità economica necessaria per l’assunzione del lavoratore straniero.
circolare INL n. 3/2022
È richiamata tra i parametri utilizzati dall’Ispettorato territoriale del Lavoro per valutare la capacità economica dell’impresa.
circolare INL n. 2066/2023
È richiamata, insieme agli altri parametri, nel giudizio sulla capacità economica del datore di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, l’amministrazione non può arrestarsi a una valutazione meramente statica e al recepimento automatico del parere dell’Ispettorato, ma deve considerare la situazione concreta e attuale dell’impresa risultante dalla documentazione disponibile.
- La valutazione della capacità economica del datore di lavoro deve tenere conto degli elementi oggettivi rilevanti emersi nel procedimento e, ove documentati, della situazione in evoluzione dell’impresa, potendo il giudice cautelare ordinare il riesame del diniego quando tali elementi rendano plausibile l’illegittimità della valutazione amministrativa.
- Ai fini della valutazione cautelare, la documentazione attestante la situazione attuale dell’impresa e del lavoratore può integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere il diniego e disporre un nuovo esame della posizione, senza che ciò comporti una decisione definitiva sul rilascio del titolo.
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