Sentenza del 30/12/2022 n. 6512 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione- Contestazioni in merito alla notifica della cartella esattoriale - Possibilita'di ulteriori motivi di contestazione - Esclusione. (1° massima). Accertamento - Controllo liquidatorio - d.P.R. n. 600/1973, art. 36 bis- Obbligo generalizzato invio comunicazione di irregolarita'- Esclusione. (2° massima). Accertamento - Decadenza e prescrizione - Crediti tributari - Termine di prescrizione decennale - Applicabilita' salvo eccezioni. (3° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per presunta illegittimità della notifica e per mancata ricezione della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36‑bis d.P.R. 600/1973; deduzione di vizi legati alla notifica e, in via generale, contestazioni sulla validità della cartella e sulla tempestività dei crediti tributari (prescrizione).
La decisione
La Corte ha escluso l'obbligo generalizzato di invio della comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo: tale comunicazione è necessaria solo se l'atto concerne errori imputabili alla dichiarazione; invece, se la cartella attiene a mancati versamenti riportati in dichiarazione o a divergenze tra somme dichiarate e versate, la cartella è legittima anche senza comunicazione preventiva. Inoltre, se il contribuente contesta soltanto vizi di notifica e l'Agente della riscossione dimostra di aver notificato regolarmente (a mezzo ufficiale giudiziario, messo notificatore o raccomandata A/R), il contribuente è precluso dal sollevare successivamente questioni sostanziali sulla cartella non tempestivamente opposte. Infine, i crediti tributari (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., salvo diversa disposizione di legge; l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non riducono automaticamente tale termine.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 36‑bis
L'obbligo di comunicazione di irregolarità è limitato ai casi di errori in dichiarazione; non si estende automaticamente a ipotesi di mancato versamento o discrepanze tra dichiarato e versato, nelle quali la cartella può essere emessa senza preventiva comunicazione.
d.P.R. 600/1973, artt. 23 e 25
Regole sulla notifica degli atti: la prova della regolare notificazione da parte dell'Agente della riscossione invalida le contestazioni fondate esclusivamente su vizi di notificazione e preclude eccezioni successive se non tempestivamente sollevate in opposizione.
Codice Civile art. 2946
Il termine ordinario di prescrizione per i crediti (compresi IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro) è decennale; l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella non abbreviano automaticamente tale termine salvo diversa disposizione normativa.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità ex art. 36‑bis è necessaria soprattutto quando l'errore deriva dalla dichiarazione: se si contestano importi non versati o discrepanze tra dichiarato e versato, non è automatica l'obbligatorietà della comunicazione e la cartella può essere valida anche senza di essa.
- Chi contesta una cartella per vizi di notifica deve contestare tempestivamente l'atto; se l'Agente della riscossione dimostra la regolare notifica, il contribuente può essere precluso dal sollevare in seguito altri vizi sostanziali della cartella.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe subito proporre opposizione avverso la cartella e, se possibile, documentare l'eventuale effettiva inesistenza o errori nella dichiarazione (per invocare il profilo dell'art. 36‑bis).
- Nel valutare la possibilità di eccepire la prescrizione, considerare il termine decennale ex art. 2946 c.c.; l'iscrizione a ruolo non accorcia tale termine, quindi verificare la decorrenza del termine prescrizionale dalla data dell'evento impositivo o dell'atto che ha generato il credito.
- Raccogliere e conservare prove di eventuali versamenti e della documentazione dichiarativa: se si dimostra che le somme erano state effettivamente versate o che vi sono errori di calcolo/attribuzione non derivanti dalla dichiarazione, la posizione migliora nella fase di opposizione.
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