Sentenza n. 803/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Lecce del 07.05.2024, notificato in data 30.5.2024, con cui è stata rigettata la richiesta, presentata dall’extracomunitario ricorrente il 07/07/2023, di aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo e, contestualmente, disposta la revoca del suddetto titolo di soggiorno, nonché ove occorra avverso tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino senegalese giunto in Italia nel 1998, ha impugnato il decreto del Questore di Lecce che aveva rigettato la richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo e, contestualmente, revocato il titolo. Ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, commi 5 e 9, e 26, comma 7, d.lgs. 286/1998, la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, nonché difetto di istruttoria, carenza motivazionale e illogicità manifesta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, dell’art. 27, comma 3, Cost. e dei medesimi principi di ragionevolezza, proporzionalità e non contraddittorietà, lamentando l’omesso contemperamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il proprio interesse alla permanenza in Italia, anche in relazione alla durata del soggiorno e alla situazione familiare. Il ricorrente aveva riportato condanne irrevocabili per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e agli artt. 337, 474 e 648 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il Collegio ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare, ritenendo legittimo l’accertamento concreto della pericolosità sociale del ricorrente per l’ordine e la sicurezza pubblica, desunta dalla gravità e pluralità delle condanne penali irrevocabili. Ha escluso che i fatti potessero essere considerati irrilevanti per la loro risalenza temporale: da un lato, il decorso del tempo non elimina di per sé la rilevanza delle condotte; dall’altro, l’attualità della pericolosità risultava confermata da una condanna divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2022 per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e all’art. 337 c.p., nonché, secondo la relazione della Questura, da ulteriori denunce per evasione nel 2025 mentre il ricorrente era sottoposto alla detenzione domiciliare. Il giudice ha inoltre ritenuto effettuato il necessario bilanciamento degli interessi, considerando prevalente l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto alla lunga permanenza in Italia. La situazione familiare non è stata ritenuta idonea a mutare l’esito, poiché il ricorrente aveva dichiarato soltanto di essere temporaneamente ospite del fratello e non risultava avere formato una propria famiglia né intrattenere significativi rapporti affettivi in Italia. Le spese sono state integralmente compensate. Il Collegio ha inoltre revocato il precedente diniego della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e ha ammesso il ricorrente al beneficio, liquidando il compenso del difensore in euro 2.000 oltre accessori a carico dell’Erario.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente per contestare l’applicazione della disciplina ostativa al soggiorno; il giudice ha ritenuto comunque legittima la valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nel diniego e nella revoca del titolo di soggiorno.
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
Impone, nella valutazione relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’accertamento della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e il bilanciamento con la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
art. 26, comma 7, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi di legalità, buon andamento e obbligo di motivazione; il giudice ha escluso la carenza motivazionale e il difetto istruttorio.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna per il reato previsto da tale disposizione è stata valorizzata quale elemento concreto della pericolosità sociale, anche in relazione alla sua irrevocabilità e alla condanna divenuta irrevocabile nel 2022.
art. 337 c.p.
La condanna per resistenza a pubblico ufficiale è stata considerata insieme alle altre condanne quale indice della pericolosità sociale; una condanna per tale reato è stata inoltre valorizzata per l’attualità della valutazione.
art. 474 c.p.
La relativa condanna è stata considerata tra gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione di pericolosità sociale.
art. 648 c.p.
La relativa condanna è stata considerata tra gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione di pericolosità sociale.
art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione al precedente diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il TAR ha successivamente revocato tale diniego e ammesso il ricorrente al beneficio.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la pericolosità dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica deve essere accertata in concreto e può essere desunta dalla gravità e pluralità di condanne penali irrevocabili, senza che ciò integri un automatismo ostativo.
- La risalenza nel tempo dei reati non determina, da sola, l’irrilevanza delle condotte ai fini della valutazione di pericolosità sociale; la loro attualità può essere confermata da condanne più recenti o da ulteriori condotte penalmente rilevanti.
- Nel valutare la revoca o il diniego del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, l’amministrazione deve ponderare la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica con la durata del soggiorno e con l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il bilanciamento può condurre alla prevalenza dell’interesse pubblico quando la gravità e pluralità delle condotte penali risultino concretamente prevalenti.
- La mera lunga permanenza sul territorio nazionale e la semplice ospitalità presso un familiare non dimostrano, di per sé, l’esistenza di legami familiari o affettivi qualificati tali da prevalere sull’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza.
- Il giudice amministrativo può disporre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche dopo un precedente diniego, qualora, alla luce degli sviluppi processuali e della valutazione complessiva della controversia, ritenga sussistenti i presupposti di legge.
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