Cassazione Penale, Sentenza n. 16711/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società SCATOLA s.r.l. ha impugnato il decreto del 15/12/2021 della Corte di Appello di Perugia che aveva rigettato l'istanza di revocazione (ex art. 28 D.Lgs. n.159/2011) della confisca disposta il 23/01/2019 dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di Casamonica Guido, relativa a immobili in Roma, via Benestare n.82 (NCEU foglio 1023, particella 8966, vari subalterni). La ricorrente deduceva violazione di legge ed errata applicazione delle norme processuali in relazione alla novità della prova, alla omessa disapplicazione dell'acquisizione dei beni a favore di Roma Capitale e alla mancata applicazione del principio di accessione. Inoltre il caso coinvolge la posizione di un terzo (SCATOLA) che non era parte nel giudizio principale e reclama di non avere potuto svolgere le proprie difese nel procedimento di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che lo strumento azionabile dal terzo non citato fosse l'incidente di esecuzione/opposizione (ex artt. 676, comma 1 e 667, comma 4 c.p.p., richiamando l'art. 666 c.p.p.) e non la revocazione proposta. Ha rilevato che la Corte di Appello, pur avendo qualificato lo strumento come incidente di esecuzione, aveva trattato l'istanza in camera di consiglio anziché con la fissazione dell'udienza prevista per l'opposizione; tale vizio procedurale non poteva però pregiudicare l'interessato. Di conseguenza la Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione ex art. 667, comma 4 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Perugia per il prosieguo, senza decidere nel merito sulle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 28 D.Lgs. n.159/2011
Invocata dalla ricorrente come norma per la revocazione della confisca; la Corte osserva però che, per il terzo non citato nel procedimento di prevenzione, lo strumento più adeguato è l'incidente di esecuzione/opposizione e non la procedura di revocazione ex art. 28.
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che l'adozione dei provvedimenti in materia di esecuzione avvenga senza formalità e richiama l'applicabilità dell'art. 667, comma 4; la Corte lo utilizza per richiamare la disciplina procedurale dell'opposizione all'esecuzione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'opposizione all'esecuzione dei provvedimenti in materia di confisca; la Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione ex questa norma e ne ha disposto la trasmissione al giudice competente.
art. 666 cod. proc. pen.
Stabilisce le forme dell'incidente di esecuzione, con la fissazione dell'udienza e il contraddittorio; la Corte ha richiamato l'obbligo di procedere con queste forme quando si tratta di opposizione all'esecuzione.
Massime di principio
- Il terzo che non è stato citato nel procedimento di prevenzione e che rivendica la titolarità di beni confiscati deve proporre incidente di esecuzione/opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, non necessariamente una revocazione ex art. 28 D.Lgs. 159/2011.
- Le misure di esecuzione in materia di confisca possono essere adottate de plano, ma l'opposizione richiede la fissazione di un'udienza e il pieno contraddittorio secondo l'art. 666 c.p.p.; il mancato rispetto di tale forma può comportare la riqualificazione dell'atto e la trasmissione al giudice competente, senza pregiudizio per il terzo.
- Se il giudice di merito decide in forma camerale quando si sarebbe dovuta celebrare un'udienza, la parte impugnante beneficia del principio del "favor impugnationis": la Corte superiore tende a riqualificare l'impugnazione per consentire il prosieguo del rito corretto.
- La Corte di Cassazione, in presenza di vizi procedurali relativi alla forma dell'impugnazione, può limitarsi a riqualificare l'atto e a rinviare la decisione al giudice di merito, senza esaminare nel merito le censure sostanziali.
- In casi analoghi è opportuno tempestivamente proporre l'incidente di esecuzione e sollevare la questione della forma processuale (richiesta di udienza) per preservare la possibilità di un esame di merito da parte del giudice competente.
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