Sentenza n. 921/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento della Questura -OMISSIS- -OMISSIS-, avente prot. -OMISSIS- e datato 10.11.2022 indi notificato al ricorrente il 15.12.2022, portante rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, concedendo il rinnovo del titolo di soggiorno per due anni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rinnovo del permesso temporaneo per due anni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, pur concedendogli il rinnovo del titolo temporaneo per due anni in considerazione dei legami familiari in Italia. Il diniego era fondato su una condanna penale irrevocabile del 2013 per i reati di cui agli artt. 609-bis, comma 3, e 527 c.p., ritenuta ostativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998. Con due motivi, trattati congiuntamente, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. e degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza, discriminatorietà e sviamento. Ha sostenuto che la Questura avrebbe dovuto valutare la sua pericolosità attuale, considerando il decorso di oltre dieci anni dal reato, l'assenza di ulteriori reati e l'estinzione del reato nel 2019.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di una condanna per un reato ostativo previsto dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, l'amministrazione non sia tenuta a svolgere una valutazione concreta dell'attuale pericolosità dello straniero, poiché il legislatore ha attribuito a monte rilevanza ostativa alla condanna in ragione della gravità del reato e della tutela della sicurezza pubblica. L'estinzione del reato o della pena non elimina, secondo il giudice, l'efficacia ostativa della condanna ai fini del rilascio del permesso. Il rigetto dell'istanza è tuttavia temperato dalla necessità di considerare i legami familiari riconducibili all'art. 29 del d.lgs. 286/1998. Nel caso concreto, la Questura ha effettuato tale bilanciamento concedendo un permesso temporaneo di due anni, così da non recidere i legami familiari e consentire il monitoraggio del comportamento del richiedente. Tale soluzione è stata ritenuta razionale, non discriminatoria, adeguatamente istruita e motivata. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
"deve escludersi la sussistenza di alcuna esigenza per l'Amministrazione di porre in essere, ai fini del rigetto dell'istanza di rilascio-rinnovo del permesso di soggiorno, una valutazione in concreto della sua pericolosità"
La condanna per un reato ostativo costituisce elemento sufficiente per il diniego del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di una valutazione concreta dell'attuale pericolosità dello straniero.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
È richiamato tra le norme dedotte dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 29 d.lgs. 286/1998
I legami familiari riconducibili alle situazioni che consentono il ricongiungimento costituiscono un elemento di temperamento dell'automatismo ostativo e devono essere considerati nel bilanciamento degli interessi.
art. 609-bis, comma 3, c.p.
La condanna per il reato indicato è considerata dal giudice quale condanna per reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.
art. 527 c.p.
La condanna per il reato indicato concorre nel quadro penale valutato dall'amministrazione e dal giudice ai fini dell'ostatività.
Massime di principio
- In presenza di una condanna per un reato ostativo previsto dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi sulla condanna stessa, senza che l'amministrazione debba svolgere una valutazione concreta dell'attuale pericolosità dello straniero.
- L'estinzione del reato o della pena non esclude, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, l'efficacia ostativa della condanna relativa a un reato qualificato dalla legge come ostativo.
- L'automatismo derivante dalla condanna per reato ostativo è temperato dalla necessità di considerare i legami familiari dello straniero riconducibili alle situazioni di cui all'art. 29 del d.lgs. 286/1998.
- Il bilanciamento tra l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica e i legami familiari può essere realizzato mediante il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, di durata limitata e funzionale al monitoraggio del comportamento, senza riconoscere il permesso UE di lungo periodo.
- Un provvedimento che considera i legami familiari, concede un titolo temporaneo e motiva tale scelta con l'esigenza di monitorare il comportamento dello straniero è legittimo se risulta adeguatamente istruito, motivato, razionale e non discriminatorio.
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