Cassazione Penale, Sentenza n. 25559/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle rispettive condanne da parte della Corte d'appello: Molinari deduce vizi di motivazione, mancata valutazione di risultanze probatorie (intercettazioni), assenza dell'elemento soggettivo per il reato contestato, mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di deduzioni sul risarcimento del danno; Senatore censura l'erronea valutazione della prova (compresa la chiamata di correità), la mancata riqualificazione della fattispecie da 319 a 318 c.p. e il diniego di attenuanti; Vaccari denuncia travisamento del fatto circa l'esistenza di una richiesta di pagamento (225.000 euro), errata applicazione delle norme penali riferite (tra cui 317 c.p.) e diniego delle attenuanti generiche
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Per Molinari l'inammissibilità è per manifesta intempestività dell'impugnazione (ricorso depositato oltre il termine di legge). Per Senatore e Vaccari i ricorsi sono inammissibili perché le doglianze si risolvono in questioni di fatto o in mera replica delle valutazioni di merito (omessa specificità e censura di valutazioni probatorie rimesse al giudice di merito). Restano quindi confermate in via definitiva le condanne già pronunciate in primo e secondo grado: Molinari per il reato di cui all'art. 319‑quater c.p. (intermediazione corruttiva) con sospensione condizionale e revoca delle pene accessorie ai sensi del secondo comma del 319‑quater; Senatore per gli artt. 110, 319 c.p.; Vaccari per gli artt. 110, 56, 317 c.p., con pene in parte sospese. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319‑quater c.p.
Applicato per qualificare l'attività di intermediazione corruttiva di Molinari; la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie e, per il secondo comma, ha ammesso la revoca delle pene accessorie
art. 319 c.p.
Riferito alla condotta corruttiva contestata a Senatore; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione all'attività corruttiva
art. 317 c.p.
Richiamato per le condotte ascritte a Vaccari (istigazione e sollecitazione all'illecito da parte di un pubblico ufficiale); la Corte ha ritenuto sussistente la rilevanza penale secondo la ricostruzione di merito
art. 318 c.p.
Invocato come possibile riqualificazione (reato del pubblico ufficiale che riceve indebito vantaggio), ma la Corte d'appello ha spiegato adeguatamente perché la fattispecie doveva essere inquadrata come 319 (corruttiva) e la Cassazione ha ritenuto superfluo un diverso approfondimento
art. 110 c.p.
Richiesto per il concorso di persone nel reato: la Corte ha attribuito ai singoli imputati la partecipazione a condotte corruttive e istigatorie
art. 56 c.p.
Richiamato con riferimento al tentativo (per Vaccari); la Corte di merito ha ritenuto configurabile il tentativo di concussione/reato collegato in base alla ricostruzione probatoria
art. 62‑bis c.p.
Norma sulle attenuanti specifiche: i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti generiche e la Cassazione non ha ravvisato errore di diritto nella motivazione
art. 62 n. 6 c.p.
Circostanza attenuante richiamata dai ricorrenti: la Corte territoriale ha valutato e negato l'applicazione sulla base degli elementi di fatto, decisione non sindacabile se non per manifesta illogicità
art. 133 c.p.
Riguarda la determinazione della pena: i ricorrenti hanno contestato l'entità della pena, ma la Cassazione ha ritenuto che le valutazioni del giudice di merito fossero congrue e motivate
art. 585 c.p.p. (comma 1 lett. c)
Stabilisce il termine di impugnazione per la cassazione; la Corte ha constatato per Molinari la proposizione tardiva del ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità per intempestività
art. 606 c.p.p. (comma 1 lett. e)
Consente la censura per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che le contestazioni di merito non raggiungessero il livello richiesto per un sindacato in Cassazione
art. 192 c.p.p.
Riguarda la valutazione e l'acquisizione delle intercettazioni: la Corte ha escluso la sindacabilità delle valutazioni interpretative delle conversazioni in sede di legittimità se non per manifesta illogicità
artt. 2043 e 1223 c.c.
Richiamati in relazione alla richiesta di compensazione dei versamenti a titolo risarcitorio: la Corte non ha ritenuto fondate le deduzioni su diverso computo del danno, trattandosi di questioni di fatto e di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per riesaminare valutazioni di fatto e di prova: i motivi che si risolvono nella diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non mostrano un errore di diritto o una manifesta illogicità
- Il rispetto dei termini processuali per la proposizione del ricorso è essenziale: l'intempestività determina l'inammissibilità e impedisce il sindacato della Corte di legittimità
- La mera riproposizione in Cassazione di doglianze già motivate e respinte in sede di merito, senza specifica e nuova critica giuridica, conduce all'inammissibilità per aspecificità
- Le questioni relative all'interpretazione delle intercettazioni e all'attendibilità delle prove orali competono al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o incongrua
- Per ottenere la riqualificazione giuridica di una condotta occorre dedurre un errore giuridico concreto nella motivazione del giudice di merito; non basta proporre una diversa lettura dei fatti
- Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti devono essere supportate da argomentazioni specifiche sul piano fattuale e giuridico: decisioni sintetiche ma congrue dei giudici di merito difficilmente vengono annullate in Cassazione
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