Cassazione Penale, Sentenza n. 3875/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fugazzi ha impugnato la sentenza di condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata ammissione di testi chiesti dalla difesa (rinnovazione istruttoria ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p.), non avendo depositato la lista dei testi; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'assenza di elementi che provassero la provenienza illecita dei gioielli; 3) errore nella qualificazione giuridica degli illeciti richiamando l'art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Sul primo punto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice dell'impugnazione e può essere disposta solo se indispensabile per la decisione o se è stata violata la garanzia del diritto alla prova; la mancata produzione preventiva della lista e l'assenza di elementi tali da rendere indispensabile la rinnovazione hanno reso la doglianza manifestamente infondata. Sui profili di responsabilità materiale e dolo eventuale la Corte ha condiviso la valutazione che ha tenuto conto delle modalità di detenzione, del tentativo del ricorrente di disfarsi dei gioielli alla vista dei Carabinieri e della credibilità della persona offesa: la qualificazione per ricettazione è stata ritenuta corretta e congruamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto sussistente il reato di ricettazione, valutando il possesso di beni di valore di dubbia provenienza unitamente alla condotta del ricorrente (tentativo di disfarsi dei gioielli) e la credibilità della parte offesa, arrivando a concludere per il dolo almeno eventuale.
art. 712 cod. pen. (circostanze relative alla pena o altra norma richiamata nella decisione)
La norma è stata richiamata dalla difesa come alternativa o diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto invece corretta la qualificazione come ricettazione e ha escluso la necessità di riqualificazione alla luce della genericità delle argomentazioni difensive e dell'assenza di elementi probatori alternativi.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nella doglianza sulla formazione della lista testi; la Corte ha confermato che il mancato deposito della lista e la richiesta tardiva non costituiscono automaticamente titolo alla rinnovazione in appello.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di esame testi in primo grado; la Corte ha ricordato che la produzione e richiesta di prove deve rispettare i termini procedurali e che l'istruttoria rinnovata in appello è un mezzo eccezionale.
art. 603 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il potere discrezionale del giudice dell'impugnazione ex art. 603 c.p.p. nel disporre o meno la rinnovazione dell'istruttoria, salvo che ricorrano i presupposti della non decidibilità allo stato degli atti o della violazione del diritto alla prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente, in quanto la Corte ha ritenuto emergenti profili di colpa nella formulazione del ricorso inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U e altre): richiamate sentenze di indirizzo
La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che delimitano l'ambito della rinnovazione in appello e confermano la discrezionalità del giudice dell'impugnazione a meno che non ricorrano violazioni del diritto alla prova o nuova prova sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa al potere discrezionale del giudice dell'impugnazione e si concede solo se indispensabile per decidere o in caso di violazione del diritto alla prova; richieste tardive o non adeguatamente motivate rischiano di essere respinte.
- La prova della provenienza illecita di beni può essere ricostruita anche con elementi indiziari significativi (possesso di beni di valore senza giustificazione, condotte collaterali come il tentativo di disfarsene, credibilità della persona offesa); il dolo eventuale può risultare sufficiente per la ricettazione.
- Se la difesa non specifica tempestivamente e in modo circostanziato le ragioni e i testimoni da acquisire, l'appello non è la sede ordinaria per integrare l'istruttoria; la genericità delle censure di appello indebolisce le probabilità di accoglimento.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza procedurale e sostanziale prima di proporre impugnazioni.
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