Sentenza del 20/01/2021 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Previsione di non tassabilità degli immobili sottoposti a sequestro - Disposizione di legge - Automaticità - Aggravio procedimentale non stabilito per legge ma introdotto dalla P.A. - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto illegittimo l'aggravio procedimentale introdotto dall'amministrazione: quando l'esenzione discende direttamente dalla legge (non tassabilità degli immobili sottoposti a sequestro preventivo) la P.A. non può subordinare il riconoscimento dell'agevolazione a ulteriori adempimenti non previsti dalla norma; ne consegue che l'esenzione deve essere riconosciuta automaticamente secondo quanto stabilito dal legislatore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la P.A. ha richiesto un aggravio procedimentale non previsto dalla legge per riconoscere l'esenzione/immunità fiscale degli immobili sottoposti a sequestro preventivo, pur essendo la non tassabilità prevista direttamente dalla normativa (art. 51, comma 3‑bis d.lgs. 159/2011 come introdotto dalla l. 222/2012). Il ricorrente impugna l'illegittimità di tale richiesta aggiuntiva.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 51 comma 3‑bis
La norma dispone la non tassabilità degli immobili sottoposti a sequestro preventivo; il giudice interpreta questa previsione come automatica e vincolante per la P.A., impedendo l'introduzione di oneri procedurali aggiuntivi non previsti dalla legge.
l. 222/2012
Intervento normativo che ha inciso sull'applicazione dell'art. 51 d.lgs. 159/2011; richiamata per confermare che la disciplina legislativa prevede la non tassabilità in favore degli immobili sottoposti a sequestro secondo le modifiche operate.
Massime di principio
- Se la legge prevede espressamente un'esenzione o non tassabilità, tale effetto è automatico e la P.A. non può subordinare il riconoscimento a ulteriori adempimenti non previsti dalla norma.
- Gli atti amministrativi che introducono oneri procedimentali inesistenti per negare o ritardare un beneficio legislativamente previsto sono illegittimi e possono essere impugnati con successo dal privato.
- In caso di sequestro preventivo, il regime fiscale previsto dalla norma specifica (es. non tassabilità) deve prevalere sulle prassi amministrative locali che contrastino con la legge.
- Il contribuente che subisce il rifiuto o la richiesta di adempimenti aggiuntivi può chiedere l'accertamento giurisdizionale dell'illegittimità dell'atto amministrativo e ottenere il riconoscimento dell'esenzione senza la produzione di ulteriori documenti non previsti dalla norma.
- Per la P.A. vale il principio di legalità: nuovi obblighi o procedure che incidono su diritti soggettivi richiedono una previsione normativa, non possono essere creati d'ufficio.
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