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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18800/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, seppur indicato come tardivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. La lite nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Con i primi tre motivi i ricorrenti hanno dedotto l’inesistenza o comunque la nullità della notificazione dell’appello dell’Agenzia: mancava l’avviso di ricevimento, l’impugnazione sarebbe stata proposta oltre il termine semestrale e la consegna sarebbe avvenuta in luogo diverso da quello della residenza dichiarata nel ricorso introduttivo, oltre che presso un indirizzo errato del difensore ritenuto domiciliatario. La censura principale investiva quindi la validità della notifica dell’appello e, per effetto, l’ammissibilità del loro ricorso tardivo per mancata conoscenza dell’impugnazione. I restanti motivi, processuali e di merito, sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi relativi alla notificazione dell’appello, ritenendo invalida la notifica eseguita presso un luogo diverso dalla residenza dichiarata dai contribuenti e presso un indirizzo errato del difensore, in assenza di avviso di ricevimento e senza sanatoria per mancata costituzione degli appellati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame e anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà inoltre verificare la tempestività dell’appello dell’Agenzia alla luce degli atti di causa. Non vi è decisione nel merito sulla pretesa fiscale, poiché la cassazione è avvenuta per nullità della notifica dell’atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 327, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per ritenere ammissibile il ricorso per cassazione tardivo quando la parte non abbia avuto conoscenza dell’impugnazione a causa di mancata o irregolare notifica.

  • art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    considerato norma speciale in tema di notificazione dell’appello nel processo tributario, prevalente rispetto all’art. 330 c.p.c.; in assenza di elezione di domicilio la notifica va eseguita nella residenza dichiarata dal contribuente.

  • art. 330 c.p.c.

    menzionato come parametro generale rispetto al quale l’art. 17 d.lgs. 546/1992 opera in via speciale.

  • art. 392 c.p.c.

    indicato quale forma sufficiente di riassunzione davanti al giudice di rinvio, una volta che l’impugnazione sia ormai pervenuta a conoscenza dell’appellato.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    richiamato solo come base normativa dell’avviso di accertamento oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell’appello deve rispettare la disciplina speciale dell’art. 17 d.lgs. 546/1992: in mancanza di elezione di domicilio, l’atto va notificato nella residenza dichiarata dal contribuente.
  • La notificazione dell’appello eseguita presso un procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario è nulla, non inesistente; la nullità può essere sanata, ma se non vi è costituzione dell’appellato e il vizio è rilevato in cassazione, la sentenza va cassata con rinvio.
  • L’assenza dell’avviso di ricevimento e la consegna dell’atto in un indirizzo diverso da quello corretto del destinatario sono indici di invalidità della notificazione dell’impugnazione.
  • Quando il ricorrente per cassazione deduce di non avere avuto conoscenza dell’appello a causa di notifica irregolare, può trovare applicazione il termine lungo di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c.
  • Accertata la nullità della notifica dell’appello, il giudice di legittimità non decide il merito della pretesa, ma annulla la sentenza e rinvia al giudice di pari grado per consentire la rinnovazione del contraddittorio e la riassunzione della causa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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