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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14253/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione propone un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione. Si censura che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il difensore in appello non aveva inteso dichiarare la rinuncia dell'imputato a comparire all'udienza del 03/04/2025 (imputato detenuto), ma aveva solo chiesto se l'imputato avesse rinunciato; che l'imputato non era stato notificato dell'avviso di udienza e non risultano atti con cui il Tribunale avesse chiesto alla Casa circondariale di acquisire la volontà del detenuto; infine si denuncia che la Corte di appello non ha valutato la mancata acquisizione della volontà del detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente rilevato come, dal verbale di udienza, il difensore avesse dichiarato la rinuncia alla comparizione dell'imputato e che tale dichiarazione ha sanato la mancata traduzione del detenuto. La Cassazione ha inoltre osservato che l'omessa richiesta del Tribunale alla Casa circondariale per acquisire la volontà del detenuto non è rilevante alla luce della dichiarazione resa in udienza dal difensore e che spettava al difensore stesso vigilare sulla correttezza della verbalizzazione e, se necessario, chiedere immediata rettifica ai sensi dell'art. 482, comma 2, c.p.p. Ha concluso che, esaurita la discussione ed emessa la sentenza, non è possibile ricostruire a ritroso la fedeltà del verbale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della strada

    Norma del reato per il quale Gorini è stato condannato; la sentenza impugnata riguarda la conferma di tale condanna

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizi di motivazione e le violazioni di norme processuali dedotte in cassazione; il Collegio ha ritenuto che le censure del ricorrente non dimostravano un vizio sussistente nella motivazione della Corte territoriale

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata nella doglianza relativa al contenuto della decisione impugnata; la Corte non ha ritenuto che dalla mancata acquisizione della volontà del detenuto derivasse un vizio decisivo

  • art. 482, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per sottolineare l'onere e la possibilità delle parti (e del difensore) di controllare la verbalizzazione in udienza e richiedere immediata correzione; essa giustifica il principio che eventuali errori nel verbale vanno contestati subito

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente il trattamento cartolare del ricorso in Cassazione; il procedimento è stato trattato in tale forma

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla luce del rigetto

Massime di principio

  • La dichiarazione resa dal difensore in udienza, se verbalizzata come rinuncia dell'imputato a comparire, può sanare la mancata traduzione del detenuto purché risulti chiaramente dal verbale
  • Spetta al difensore vigilare sulla correttezza del verbale d'udienza e chiedere immediata lettura e correzione ai sensi dell'art. 482 c.p.p.; l'omessa contestazione in udienza rende difficoltosa la rettifica successiva
  • La mancata richiesta del Tribunale alla Casa circondariale per acquisire l'opinione del detenuto può essere ritenuta non rilevante se in udienza è stata espressa una chiara volontà dell'imputato tramite il difensore
  • Una censura di mancata motivazione o illogicità richiede che il ricorrente indichi con precisione i punti della motivazione omessi o contraddittori; mere affermazioni generiche risultano spesso inammissibili o infondate in Cassazione
  • Dopo l'esaurimento della discussione e l'emissione della sentenza non è possibile 'ricostruire a ritroso' la fedeltà del verbale; le correzioni devono essere richieste immediatamente in udienza
  • Per evitare rischi processuali, se l'imputato detenuto deve essere presente, il difensore deve sollecitare in tempi utili la traduzione o la formale acquisizione della volontà dalla Casa circondariale e farne menzione nel verbale

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