Cassazione Penale, Sentenza n. 29996/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere per i reati di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 416 bis, comma 1 c.p. e la carenza di motivazione rispetto alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: sostiene di essere un mero corriere ignaro della destinazione e appartenenza dei destinatari, evidenzia contraddizioni nell'ordinanza (essere descritto come "colui che recapita i pacchi" ma allo stesso tempo carenza di individuazione dei destinatari), afferma che il giudice ha formulato presunzioni apodittiche sulla sua consapevolezza e che il soprannome "Estraneo" prova la sua mancanza di organicità al clan; contesta inoltre l'illogicità del riconoscimento dell'aggravante a suo carico e la sua esclusione per altri soggetti ritenuti organizzatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproducessero doglianze già affrontate e risolte dal Tribunale del Riesame, configurando una diversa valutazione in ordine agli elementi di fatto e all'interpretazione delle intercettazioni, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per travisamento della prova. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del riesame, che ha inferito la piena consapevolezza del PUOLO dalla reiterata attività di trasferimento e consegna di pacchi contenenti ingenti somme fornite da soggetti (Guarino Luisa e connessi) riconducibili al clan dei Casalesi, nonché dall'assenza di giustificazioni alternative plausibili sulla destinazione del denaro. Perciò l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 c.p. è stata ritenuta sussistente con la qualificata probabilità richiesta per i provvedimenti cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende; copia del provvedimento è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 416 bis cod. pen.
L'aggravante dell'"agevolazione mafiosa" (comma 1) è stata ritenuta sussistente sulla base della qualificata probabilità emergente da indizi convergenti: reiterata consegna di ingenti somme, collegamento con soggetti riconducibili al clan (Guarino e Campoluongo) e assenza di spiegazioni alternative ragionevoli. La Corte conferma che la consapevolezza del favoreggiamento può essere desunta da condotte continuative e dal contesto.
art. 648 bis cod. pen.
Riferimento al reato di riciclaggio come fatto di base: le somme trasferite sono ritenute provento di attività delittuose e il trasferimento reiterato integra gli elementi indizianti utili a sostenere la qualificata probabilità del reato aggravato.
art. 606 comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.
Norma invocata per i motivi di ricorso indicati dal ricorrente. La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili in quanto ripropongono valutazioni critiche di merito già decise dal Riesame e non dimostrano un travisamento della prova né vizi giuridici rilevanti.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato come modello di motivazione per l'ordinanza cautelare: la decisione di riesame è stata ritenuta conforme agli obblighi motivazionali previsti per le misure cautelari, con indicazione analitica degli elementi indiziari e rispetto dei canoni di logica.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento al modulo motivazionale cui attenersi per le decisioni cautelari; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata aderisca a tale modello, con gli adattamenti per le misure cautelari fondate su indizi.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per la irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente; la Corte ha disposto tale trasmissione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia di impugnazioni avverso misure cautelari non riesamina liberamente le valutazioni di merito sugli indizi: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle intercettazioni o degli elementi fattuali sono inammissibili salvo dimostrazione di travisamento decisivo della prova.
- L'aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa (art. 416 bis, comma 1) può essere desunta, ai fini della custodia cautelare, da elementi indiziari convergenti quali la reiterazione di trasferimenti di ingenti somme, la ripetitività del ruolo svolto e i collegamenti ricostruiti con soggetti notoriamente legati al clan, specialmente in assenza di spiegazioni alternative plausibili.
- Il ruolo di "corriere" o l'affermazione di non conoscere la destinazione del denaro richiedono elementi probatori concreti e non possono essere provati solo con argomenti semantici (es. soprannomi) o generiche affermazioni: serve dimostrare fatti alternativi credibili che giustifichino la mancata consapevolezza.
- Per ottenere il riesame o la riforma di una misura cautelare in sede di legittimità è più efficace contestare vizi di diritto o gravi carenze logico-motivazionali dell'ordinanza piuttosto che proporre una mera diversa interpretazione dei fatti.
- In fase cautelare il criterio applicabile è la "qualificata probabilità" di colpevolezza; la motivazione del giudice deve esporre gli indizi e la loro convergenza, ma non richiede la prova piena della responsabilità.
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