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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3405 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR delle Marche che aveva confermato la cartella di pagamento relativa a contributi al Servizio sanitario nazionale e somme aggiuntive. Ha dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione, violazione della disciplina sulle somme aggiuntive, difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie, pretesa pregiudizialità di un diverso giudizio relativo a contributi IVS e erronea applicazione della L. n. 223 del 1991. La contestazione principale riguardava il recupero delle agevolazioni contributive, poiché i lavoratori licenziati dalla Gierre S.n.c. erano stati riassunti dalla D. S.r.l.; secondo la ricorrente, tra le due società non vi sarebbe stato un rapporto di collegamento o controllo rilevante ai fini dell’esclusione dei benefici.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza del quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. o perché introducevano questioni nuove non trattate nei giudizi di merito. È stata confermata la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alle cartelle concernenti contributi SSN. La pendenza di un diverso giudizio sui contributi IVS non è stata ritenuta pregiudiziale. Nel merito, la Corte ha confermato che il rapporto di collegamento e controllo può risultare anche da elementi fattuali e da una collaborazione stabile e coordinata, non solo dalle ipotesi formali dell’art. 2359 c.c. La continuità tra le imprese, il precedente distacco di dipendenti, l’affitto d’azienda e l’immediata riassunzione di 17 lavoratori dopo la loro collocazione in mobilità hanno dimostrato un’operazione coordinata di ristrutturazione. Sono quindi state legittimamente escluse le agevolazioni contributive. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.700 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    quesito ex art. 366 bis c.p.c.

    La mancata formulazione del quesito di diritto, quando richiesto, comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura relativa all’omessa o insufficiente motivazione deve essere proposta rispettando i requisiti processuali previsti per il ricorso per cassazione.

  • L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15

    La riduzione delle somme aggiuntive per oggettive incertezze interpretative deve essere richiesta e trattata nei giudizi di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4-bis

    Le agevolazioni connesse all’assunzione di lavoratori collocati in mobilità non spettano quando l’assunzione si inserisce in un rapporto di collegamento o controllo, anche sostanziale e fattuale, con l’impresa che ha effettuato il licenziamento.

  • L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9

    La questione relativa all’eventuale distinta applicabilità delle agevolazioni previste da questa disposizione non è stata esaminata nel merito perché introdotta tardivamente.

  • L. n. 451 del 1994, art. 2, comma 1

    La relativa questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non esaminata nei precedenti gradi di giudizio.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3

    La pendenza di un giudizio relativo a contributi IVS derivanti dal medesimo accertamento non impedisce l’emissione o la trattazione di un distinto ruolo concernente i contributi SSN, aventi natura e oggetto autonomi.

  • L. n. 41 del 1986, art. 31, commi 1-6

    Le controversie relative all’obbligazione tributaria per contributi SSN rientrano nella giurisdizione tributaria.

  • Art. 2359 c.c.

    Le ipotesi formali di controllo o collegamento societario costituiscono un riferimento rilevante, ma non esauriscono il concetto di collegamento considerato ai fini dell’esclusione delle agevolazioni.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori provenienti dalla mobilità, il collegamento tra imprese può essere accertato anche sulla base di elementi concreti e coordinati, senza la necessità di dimostrare un controllo societario formale.
  • La continuità organizzativa o economica, i distacchi di personale, l’affitto o trasferimento d’azienda e l’immediata riassunzione degli stessi lavoratori possono indicare che il rapporto di lavoro non è realmente nuovo e giustificare il recupero delle agevolazioni.
  • Le questioni e le eccezioni devono essere sollevate tempestivamente nei giudizi di merito: non è normalmente possibile introdurre per la prima volta in cassazione nuovi argomenti, benefici o contestazioni.
  • Una controversia relativa a contributi diversi, anche se originata dallo stesso accertamento ispettivo, non è necessariamente pregiudiziale: occorre verificare se le obbligazioni abbiano oggetto e disciplina autonomi.
  • Le cartelle relative a contributi SSN e alle connesse sanzioni o somme aggiuntive rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
  • Per contestare efficacemente il recupero di agevolazioni, l’impresa deve documentare la reale autonomia rispetto al precedente datore di lavoro e dimostrare che l’operazione non costituisca una ristrutturazione coordinata finalizzata a conservare i benefici.

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