Cassazione Civile, Ordinanza n. 21205/2022 del 05/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato due immobili, ciascuno al prezzo di 70.000 euro, da un venditore che nel rogito li aveva indicati come gravati da ipoteche e pignoramenti e aveva dichiarato che avrebbe estinto i gravami usando parte del prezzo, impegnandosi a produrre i consensi e i provvedimenti di cancellazione nel più breve tempo possibile. In seguito gli acquirenti avevano appreso, tramite un atto di procedura esecutiva e successive verifiche, che le formalità pregiudizievoli persistevano per un debito complessivo molto elevato, pari a quasi 170.000 euro. Essi avevano quindi citato il notaio sostenendo che non li aveva correttamente informati sull'entità dei gravami e non li aveva doverosamente sconsigliati dall'acquisto; chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale pari al prezzo pagato e al compenso notarile, oltre a un danno non patrimoniale liquidato in via equitativa. Con il ricorso per cassazione deducevano: violazione degli artt. 42, lett. a), del codice deontologico notarile, 1176, comma 2, e 2236 c.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto il dovere di consiglio del notaio; violazione degli artt. 2058 e 2043 c.c. per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale; violazione dell'art. 2059 c.c. per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale; violazione dell'art. 91 c.p.c. per le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il notaio avesse adempiuto al dovere di informazione e che non potesse essergli imputata la mancata cancellazione dei gravami, essendo poi l'inadempimento rimasto a carico del venditore e riguardando questione di convenienza economica rimessa alle parti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché rivolti contro statuizioni assorbite dall'esclusione della responsabilità del notaio; ha ritenuto non autonomamente riconoscibile il terzo come motivo diverso. Il quarto motivo, relativo alle spese, è rimasto conseguentemente privo di fondamento. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 42, lett. a), codice deontologico notarile
Il notaio, nella stipula di atti relativi a diritti reali immobiliari, ha un dovere di informazione e consiglio, ma tale dovere non si estende alla valutazione della convenienza economica dell'affare né all'affidabilità dell'adempimento del venditore rispetto a impegni espressamente assunti.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza professionale del notaio comprende le attività necessarie ad assicurare la serietà e certezza degli effetti tipici del contratto e il risultato pratico perseguito dalle parti, includendo gli accertamenti e le informazioni dovute.
art. 2236 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di responsabilità professionale; la Corte, però, esclude la responsabilità del notaio nei limiti in cui l'inadempimento lamentato attenga a valutazioni economiche o al successivo mancato adempimento del venditore.
art. 1175 c.c.
Le clausole di buona fede oggettiva e correttezza integrano la prestazione professionale e impongono al notaio di compiere quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte assistita.
art. 1375 c.c.
La buona fede nell'esecuzione del contratto funge da criterio determinativo e integrativo dell'obbligazione del notaio, imponendo gli accertamenti e le informazioni utili alla tutela del cliente.
art. 2058 c.c.
Il motivo sul danno patrimoniale è stato dichiarato inammissibile perché assorbito dall'esclusione della responsabilità del notaio.
art. 2043 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2058 c.c. per sostenere il risarcimento del danno patrimoniale, ma la censura è stata ritenuta assorbita.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte non entra nel merito della relativa domanda perché assorbita dalla reiezione del profilo di responsabilità.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; venuto meno l'accoglimento delle domande, resta ferma la condanna alle spese dei ricorrenti.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari deve compiere le verifiche e fornire le informazioni necessarie a garantire serietà e certezza degli effetti tipici dell'atto, assumendo un dovere di consiglio riconducibile a buona fede e correttezza.
- Il dovere di consiglio del notaio riguarda le conseguenze giuridiche dell'atto e le formalità pregiudizievoli da verificare e comunicare, ma non si estende alla valutazione della convenienza economica dell'operazione né all'affidabilità dell'adempimento futuro della parte venditrice quando tale impegno sia stato espressamente assunto e reso noto.
- Se nel rogito le formalità pregiudizievoli sono state rappresentate agli acquirenti, la successiva mancata cancellazione ad opera del venditore non è automaticamente imputabile al notaio, salvo specifica omissione di informazione o di accertamento dovuta.
- Le domande risarcitorie ulteriori rispetto alla contestazione della responsabilità del professionista restano assorbite quando venga escluso il presupposto stesso dell'inadempimento professionale.
- Nel giudizio di legittimità, le censure sulle statuizioni relative al danno non sono scrutinabili autonomamente se presuppongono un diverso esito della questione principale sulla responsabilità.
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