Cassazione Civile, Sentenza n. 31215/2024 del 05/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di assunzione nonostante risultasse utilmente collocato nelle graduatorie regionali per tecnico informatico e ragioniere. La Regione aveva negato l'avvio in servizio in ragione di una pronuncia di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per reati di reclutamento e favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione (art. 3, co.1, nn.4 e 8 L.75/1958) e di altri precedenti penali. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 106, co.8 lett. c) del TUDC, dell'art. 2 del DPR n.487/1994 e dell'art. 8 del Regolamento regionale n.1/2013, sostenendo che le condanne non rientravano nei casi di esclusione assoluta previsti dalla normativa sui pubblici impieghi e contestando l'estensione delle cause di licenziamento a ostativo dell'assunzione; denunciava altresì vizi di motivazione in contrasto con l'art. 132 n.4 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sig. Letey e ha confermato la legittimità del diniego di assunzione operato dalla Regione. La Corte ha ritenuto ammissibile il principio secondo cui la P.A. può, prima dell'instaurazione del rapporto, valutare l'incompatibilità tra precedenti penali e 'status' di dipendente pubblico e negare l'assunzione quando le condanne costituiscono fatti che, se emergessero dopo l'assunzione, comporterebbero il licenziamento senza preavviso secondo la contrattazione collettiva; tale valutazione deve essere concreta e motivata (proporzionalità e sussistenza di un effettivo nesso con il rapporto), e nel caso di specie la Regione aveva adeguatamente motivato l'incompatibilità (condanna recente, natura del reato, altri precedenti e interlocuzione con l'interessato). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 106, co. 8, lett. c) del TUDC
art. 106, co. 8, lett. c) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle D’Aosta
Prevede il licenziamento senza preavviso per condanne passate in giudicato per talune fattispecie; la Corte ha interpretato che la previsione contrattuale di licenziamento per specifiche condanne può giustificare, ex ante, una valutazione di incompatibilità che legittima il diniego di assunzione se, concretamente, le condanne appaiono tali da rendere improseguibile il rapporto.
art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994
Indica ipotesi di esclusione dall'accesso al pubblico impiego (es. interdizione dai pubblici uffici, misure di prevenzione) e richiede provvedimento definitivo; la Corte ha rilevato che il caso esaminato non rientrava nelle esclusioni assolute previste da questa norma.
Regolamento regionale n. 1/2013, art. 8
art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 2013
Il Regolamento richiede di non assumere chi abbia 'condanne penali ... che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione'; la Corte ha ritenuto che ciò richiami anche l'ostatività prevista da altre normative e la possibilità di valutare incompatibilità sulla base di condanne rilevanti.
sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
La sentenza di patteggiamento è assimilata a pronuncia di condanna; pertanto rileva, per la valutazione amministrativa dell'incompatibilità ai fini dell'assunzione, come condanna penale.
art. 3, co.1, nn.4 e 8 della L. 75/1958
art. 3, co. 1, nn. 4 e 8 della legge 75/1958
Norma che disciplina i reati contestati (reclutamento e favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione); la gravità e la natura di tali reati hanno inciso nella valutazione di incompatibilità da parte della P.A.
art. 55‑quater, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 165/2001
art. 55‑quater, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001
Prevede il licenziamento per mendacio o false dichiarazioni rese in occasione dell'instaurazione del rapporto; la Corte ha collegato tale norma alla dinamica per cui fatti pregressi, se dichiarati falsamente o tali da incidere sul rapporto fiduciario, possono giustificare l'esclusione dall'assunzione.
art. 58 d.lgs. n. 267/2000 e richiamo ex d.lgs. n. 235/2012 (art. 17, co. 2)
art. 58 del d.lgs. n. 267/2000; art. 17, co. 2 del d.lgs. n. 235/2012
Riferimenti normativi relativi a condanne che possono giustificare l'inaffidabilità ai fini dell'impiego pubblico; la Corte ha ritenuto che i richiami normativi e le modifiche successive interpretate unitariamente attestino la persistenza di ipotesi che legittimano valutazioni di incompatibilità.
art. 85 t.u. n. 3 del 1957 (giurisprudenza Consiglio di Stato)
art. 85 d.p.r. n. 3 del 1957 (richiamato in giurisprudenza)
La giurisprudenza amministrativa ha storicamente ammesso il parallelismo tra requisiti d'accesso e cause di destituzione; la Corte di cassazione si allinea a tale impostazione affermando che fatti che giustificano la destituzione possono, previa valutazione, giustificare il diniego di assunzione.
Prevede l'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento; la Corte ha sottolineato che il patteggiamento equipara la pronuncia di condanna ai fini della valutazione amministrativa.
Massime di principio
- La Pubblica Amministrazione può negare l'assunzione sulla base di condanne pregresse quando quelle condanne, se emerse dopo l'assunzione, costituirebbero causa di licenziamento senza preavviso prevista dalla contrattazione collettiva; tale diniego richiede una valutazione concreta e motivata.
- Non è necessaria una previsione espressa nel bando che elenchi tali esclusioni purché la contrattazione collettiva o la normativa di riferimento riconoscano quei fatti come causa di recesso: la previsione di licenziamento post-assunzione rende giuridicamente rilevante la valutazione ex ante.
- La valutazione amministrativa deve rispettare il principio di proporzionalità e può considerare fattori quali: distanza temporale dell'evento, gravità e natura del reato, esistenza di altri precedenti, e nesso tra tipologia del reato e mansioni del posto.
- La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è da considerare equiparata a pronuncia di condanna ai fini della valutazione di incompatibilità per l'impiego pubblico.
- La P.A. è tenuta, prima di negare l'assunzione, a un'adeguata istruttoria e, di regola, a garantire l'interlocuzione con il candidato; il sindacato del giudice è limitato alla verifica della congruità e razionalità della motivazione amministrativa.
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