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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31003/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva di veder accertato il diritto a percepire dal Comune di Lecce la quota parte dei diritti di segreteria (diritti di rogito) per gli atti da lui rogati, nella misura prevista dall'art. 37 del CCNL 16 maggio 2001, sostenendo che tali emolumenti costituivano una specifica prestazione aggiuntiva rispetto alle ordinarie attribuzioni del segretario comunale e che la soppressione disposta dall'art. 10 del d.l. n. 90/2014 (conv. con legge n. 114/2014) fosse illegittima. Il ricorrente impugnava le pronunce dei giudici di merito che avevano rigettato le sue domande e i rilievi costituzionali e di disparità di trattamento da lui sollevati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondate le censure (anche quelle di natura costituzionale) già considerate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200/2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità dell'art. 10 d.l. n. 90/2014 conv. con legge n. 114/2014. La Corte ha confermato che la riforma ha legittimamente ridisegnato la disciplina dei diritti di rogito (soppresso per molti segretari, ma mantenuto in misura ridotta per i segretari privi di qualifica dirigenziale o in enti privi di dirigenti), che il controllo sull'art. 36 Cost. va svolto sulla retribuzione globale e non su singole componenti parcellizzate, e che la scelta legislativa perseguiva obiettivi ragionevoli di razionalizzazione della spesa pubblica. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e rigettato; le spese seguono la soccombenza nei confronti della P.A. controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. n. 90 del 2014, conv. con legge n. 114 del 2014

    commi 1, 2-bis, 2-ter e 2-quater

    Ha abrogato la generalità dei diritti di rogito, ma ha previsto una deroga che mantiene una quota (in misura non superiore a un quinto dello stipendio) per i segretari senza qualifica dirigenziale o in enti privi di dirigenti; ha inoltre salvo le quote già maturate. La Corte costituzionale ha ritenuto la norma costituzionalmente legittima.

  • CCNL 16 maggio 2001 (richiamato nel CCNL 17 dicembre 2020)

    art. 37; art. 41; art. 45; art. 56

    Il contratto collettivo recepisce che i diritti di segreteria sono dovuti "ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge"; la retribuzione di posizione assorbe altre forme di compenso salvo le eccezioni espressamente indicate; i diritti erano computati ai fini del trattamento di fine rapporto, indicando il loro rilievo retributivo ove spettanti.

  • d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali)

    art. 97, comma 4 (ora riformulato)

    Stabilisce la facoltà/obbligo del segretario di rogare su richiesta dell'ente; la riformulazione normativa è stata citata per confermare che la funzione rogante rientra tra i compiti istituzionali se svolta per obbligo di servizio.

  • d.lgs. n. 165/2001

    art. 24 (principio di onnicomprensività) art. 60 CCNL richiamato

    Principio per cui il trattamento retributivo dirigenziale è onnicomprensivo e non compatibile con compensi aggiuntivi per funzioni riconducibili ai doveri istituzionali; la norma legislativa ha rimosso l'eccezione che consentiva un trattamento separato per i diritti di rogito.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 3, 36, 39, 53, 77, 97

    I profili di incostituzionalità riferiti a questi articoli sono stati esaminati e ritenuti infondati: la disciplina è compatibile con il principio di eguaglianza, con la tutela del lavoro e con i limiti di decretazione d'urgenza quando risponde a ragioni di generale riorganizzazione e contenimento della spesa pubblica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio secondo cui la questione di legittimità costituzionale strumentale non costituisce autonomo oggetto di istanza quando è funzionale alla decisione della domanda; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile sotto questo profilo.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La valutazione di incostituzionalità di una decurtazione o soppressione di una componente retributiva deve considerare la retribuzione complessiva del lavoratore e non singole voci isolate: il giudizio sull'art. 36 Cost. è globale.
  • Il legislatore può, nell'ambito della sua discrezionalità e per ragioni di contenimento della spesa pubblica o di razionalizzazione, sopprimere o rideterminare benefici economici purché la scelta sia ragionevole e non arbitraria; deroghe 'perequative' a favore di categorie meno tutelate possono essere giustificate.
  • La funzione di rogito del segretario comunale, se svolta in virtù del rapporto di servizio e su richiesta dell'ente, rientra generalmente nei compiti istituzionali e dunque può essere ricondotta al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Per prospettare una disparità di trattamento efficace è necessario confrontare situazioni omogenee sotto il profilo della ragione giustificatrice; non è sufficiente confrontare categorie diverse se la norma derogatoria è stata motivata da finalità perequative.
  • Le questioni di legittimità costituzionale strumentali all'esito del giudizio devono essere sollevate nei gradi di merito e sono rilevabili nei successivi stadi del processo; non sempre costituiscono motivo autonomo di annullamento per omessa pronuncia se il tema è stato comunque esaminato.
  • In presenza di soppressione normativa, verificare sempre: a) se sono stati salvaguardati diritti già maturati (clausole di salvezza), b) l'eventuale presenza di limiti quantitativi (es. tetti percentuali), c) la rilevanza delle disposizioni collettive (CCNL) che possono recepire o escludere componenti retributive.
  • Quando si impugna una riforma legislativa, è utile richiamare precedenti della Corte costituzionale e della giurisprudenza amministrativa/contabile: decisioni consolidate sul principio di onnicomprensività e sulla legittimità di interventi di contenimento della spesa pubblica sono decisive.

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