Cassazione Penale, Sentenza n. 47480/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (pronunciata con giudizio abbreviato), deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 393-bis c.p., sostenendo che l'agente non si era qualificato esibendo il tesserino e aveva agito con modalità illegittime (perquisizione repentina), sicché la reazione dell'imputato sarebbe stata giustificata anche in forma putativa; 2) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, con censura della valutazione basata sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure reiterassero le argomentazioni di appello senza contraddire il nucleo logico della decisione impugnata: la Corte di appello aveva accertato che l'agente si era qualificato, che l'imputato aveva reagito strattonando l'agente e agevolato lo smaltimento/distruzione di prove da parte degli occupanti, circostanze che escludevano la scriminante anche in forma putativa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della personalità dell'imputato fosse legittima, fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e supportata da precedenti condanne, non essendovi elementi positivi nuovi in appello. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la portata del ricorso nelle impugnazioni successive, richiedendo che i motivi di cassazione siano coerenti con l'oggetto e i termini consentiti dall'azione precedente; qui viene richiamato per evidenziare i limiti della prospettazione difensiva in cassazione.
art. 393-bis cod. pen.
Norma relativa alle cause di giustificazione (scriminanti); la Corte ha interpretato che, alla luce dei fatti accertati (qualificazione dell'agente e comportamento dell'imputato volto a eludere il controllo), la scriminante non era applicabile neppure in forma putativa.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e della pena; la Corte di appello ha utilizzato legittimamente i precedenti penali dell'imputato come parametro negativo di personalità ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione e, valutando l'assenza di colpa nella presentazione del ricorso, ha comunque disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se gli agenti si qualificano chiaramente e gli elementi fattuali indicano che l'imputato ha compreso la loro qualità, è difficile far valere una causa di giustificazione o una scriminante putativa basata sulla mancata identificazione dell'agente.
- La scriminante putativa richiede una convinzione ragionevole e difendibile sulla illegittimità dell'atto; comportamenti che dimostrano consapevolezza (es. distruzione o occultamento di prove) ne precludono l'applicazione.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e connessi al principio decisorio della sentenza impugnata: la mera reiterazione di censure già svolte in appello, senza attacco alla ratio decisoria predominante, è spesso inammissibile.
- La valutazione sulle attenuanti generiche può legittimamente fondarsi su precedenti penali e sulla personalità negativa dell'imputato; l'assenza di nuovi elementi positivi rende difficile il ricorso per vizio di motivazione su questo punto.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne per spese processuali e, anche se il ricorso non è ritenuto presentato con colpa, il giudice può disporre un versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativa.
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