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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 23555/2024, resa tra le parti, sul ricorso proposto per l’annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di emersione ex art.103 DL 34/2020 n° protocollo M_ITPR_-OMISSIS-, comunicato a mezzo pec in data 19/08/2024, unitamente agli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;

Giustizia amministrativa202504262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto dell'istanza di emersione e, in via conseguenziale, contro il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava il rigetto dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, motivato dall'insufficienza del reddito del datore di lavoro e conosciuto soltanto nel 2024 mediante accesso agli atti, sebbene risalente al 2020. Nel frattempo il lavoratore era stato licenziato nel 2023 e aveva limitato la propria pretesa al rilascio di un permesso per attesa occupazione. Sosteneva che il rigetto fosse riconducibile a una circostanza imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non verificabile dal lavoratore, e che tale situazione dovesse consentire il rilascio del permesso per attesa occupazione. In subordine, contestava la valutazione del requisito reddituale del datore di lavoro, sostenendo che, ai redditi da pensione inferiori alla soglia minima di 27.000 euro considerati dall'amministrazione, dovesse sommarsi la rendita derivante dalla locazione di un appartamento di proprietà.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, nell'ambito della procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, non sia previsto il rilascio del permesso per attesa occupazione, neppure quando il rigetto dell'istanza dipenda da una causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro e produca effetti pregiudizievoli per il lavoratore. La disciplina dell'emersione, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, deve essere applicata restrittivamente, nei casi e nei tempi espressamente contemplati. Il successivo licenziamento del lavoratore non modifica tale conclusione, quando il rigetto sia fondato sull'insufficienza del reddito del datore di lavoro. Il Collegio ha inoltre escluso che, ai fini del requisito reddituale, potesse essere sommata ai redditi da pensione la rendita da locazione soggetta a tassazione separata: l'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 richiama il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi e, correttamente, l'amministrazione non ha considerato un reddito che non confluisce in tale dichiarazione. Non risultava inoltre dedotto uno specifico motivo volto a contestare l'irragionevolezza della disciplina regolamentare. Le spese del grado sono state compensate in considerazione dell'originaria oscillazione della giurisprudenza sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020

    emersione del lavoro irregolare

    La disciplina straordinaria di emersione non contempla il rilascio del permesso per attesa occupazione e, in quanto eccezionale e derogatoria della disciplina ordinaria, deve essere applicata restrittivamente entro i casi e i tempi previsti.

  • art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020

    La disposizione rinvia, per il requisito reddituale, alla disciplina attuativa contenuta nell'art. 9 del d.m. 27 maggio 2020.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    reddito imponibile risultante dalla “dichiarazione dei redditi”

    Ai fini della verifica della soglia reddituale del datore di lavoro rileva il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi; non deve essere considerato un reddito soggetto a tassazione separata che non confluisce nella dichiarazione dei redditi.

Massime di principio

  • Nella procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche quando il rigetto dell'istanza sia dovuto a una causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro e pregiudizievole per il lavoratore.
  • La disciplina speciale ed eccezionale dell'emersione del lavoro irregolare, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria dell'immigrazione, è soggetta a interpretazione restrittiva e non può essere estesa a ipotesi non contemplate dalla legge.
  • Ai fini del requisito reddituale del datore di lavoro previsto dalla disciplina dell'emersione, il richiamo al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi non consente di computare redditi soggetti a tassazione separata che non confluiscano nella dichiarazione dei redditi.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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