Sentenza n. 1678/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Ivrea, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.433,38 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, recanti condanna del Ministero al pagamento di complessivi euro 2.433,38 per compensi professionali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Ivrea n. 660 del 2024 e n. 701 del 2024, passate in giudicato e ritualmente notificate, nella parte relativa alla condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali distratte in suo favore. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo il pagamento del capitale, degli interessi e degli ulteriori accessori, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo, risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la notificazione dei titoli e l'inottemperanza dell'Amministrazione, non adeguatamente contestata. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento delle somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nei provvedimenti giudiziali. Ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, che devono essere verificati secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La sentenza dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'entità delle somme dovute discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati, sicché i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l'amministrazione deve verificare autonomamente il capitale residuo, la misura e la decorrenza degli interessi e degli ulteriori accessori secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia, per adottare anche gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
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