Cassazione Penale, Sentenza n. 23735/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione proposta da Denaro Paolo Giuseppe per un periodo complessivo eccedente la pena definitiva (572 giorni in custodia cautelare in carcere e 351 giorni agli arresti domiciliari) a seguito di procedimento per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte d'appello di Catania aveva parzialmente accolto la domanda liquidando Euro 105.887,00 limitatamente al periodo in carcere e aveva escluso l'indennizzo per gli arresti domiciliari. Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione dell'art. 314 c.p.p. e mancanza di valutazione della condotta dolosa/colposa dell'imputato; Denaro ha impugnato per assenza di motivazione logica sull'esclusione degli arresti domiciliari, uso erroneo dell'art. 657 c.p.p., mancato conteggio della sospensione condizionale della pena, errata decurtazione della pena definitiva solo dalla custodia in carcere e motivazione contraddittoria sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha invece parzialmente accolto il ricorso di Denaro annullando l'ordinanza impugnata limitatamente a due profili: (i) la determinazione/decuzione dell'indennizzo (va ricalcolato dal giudice di rinvio) e (ii) la statuizione sulla compensazione delle spese tra le parti. Ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio su questi punti. La Cassazione ha confermato che l'indennizzo è dovuto per il periodo di detenzione eccedente la pena definitiva salvo che la condotta dolosa o la colpa grave dell'imputato abbia contribuito causalmente alla protrazione della misura; ha ritenuto inoltre non indennizzabile il periodo trascorso agli arresti domiciliari se tale misura era astrattamente consentita dalla nuova qualificazione del reato. La Corte ha indicato i parametri pratici per il nuovo calcolo (decurtare quattro mesi dall'intero periodo di custodia in carcere; parametro indicativo di €235,82 per giorno di custodia in carcere e €117 per giorno di arresti domiciliari) e ha rilevato l'erronea motivazione della Corte d'appello sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
comma 1, comma 1-bis, comma 5
Norma sostanziale che definisce le fattispecie di reato contestate: la diversa qualificazione (comma 5) può ridurre l'entità edittale della pena rendendo incompatibile la custodia in carcere ma compatibile la misura degli arresti domiciliari
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314 (anche comma 2 richiamato)
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione: il diritto sussiste quando la detenzione eccede la pena definitiva, salvo che la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave che abbia contribuito alla protrazione della misura; il richiamo all'art. 280 c.p.p. influisce sulla valutazione della legittimità delle misure
art. 280 cod. proc. pen.
comma 1 (e richiamo al regime delle misure)
Stabilisce i presupposti e le forme delle misure cautelari (custodia in carcere, arresti domiciliari). La valutazione dell'idoneità della misura va fatta sulla base dei limiti edittali del reato
art. 300 cod. proc. pen.
Usata in sede di merito per dichiarare l'inefficacia della misura cautelare e disporre la liberazione; richiamata nella ricostruzione del procedimento
art. 657 cod. proc. pen.
art. 657 citato dall'ordinanza impugnata
La Cassazione ha ritenuto l'invocazione di questo articolo da parte della Corte d'appello incongrua rispetto alla motivazione sull'esclusione dell'indennizzo per gli arresti domiciliari
art. 5 CEDU
comma 1 lett. b) e comma 5
Principio europeo sulla libertà personale e diritto al risarcimento: invocato dal ricorrente ma la Corte ha applicato la giurisprudenza interna sul rapporto tra riqualificazione del reato, misure cautelari e indennizzo
artt. 3, 13, 117 Cost.
art. 3, art. 13, art. 117
Richiamati con riferimento a profili di uguaglianza e di diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata
art. 92 cod. proc. civ.
Regola la liquidazione delle spese processuali; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di motivare correttamente la compensazione o l'addebito secondo il principio di soccombenza nel procedimento di riparazione quando la materia è contenziosa
Corte Costituzionale, sent. n. 219/2008
Precedente richiamato dalla Corte d'appello; la Cassazione ha precisato che la soluzione di 219/2008 non impone automaticamente l'indennizzabilità della differente afflittività (carcere vs arresti domiciliari) e va applicata con le distinzioni indicate nella giurisprudenza di legittimità
Massime di principio
- L'indennizzo per ingiusta detenzione è riconosciuto quando la privazione della libertà supera la pena definitivamente inflitta, salvo che la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave che abbia effettivamente contribuito alla protrazione della misura cautelare.
- Se in sede di merito il fatto è riqualificato in maniera tale che la nuova fattispecie non consentirebbe la custodia in carcere ma consentirebbe gli arresti domiciliari, il periodo effettivamente trascorso agli arresti domiciliari non è indennizzabile quando la nuova qualificazione rende astrattamente legittima quella misura.
- Se la riqualificazione del fatto è stata operata sulla base degli stessi elementi disponibili al giudice che adottò la misura cautelare, la condotta dell'imputato non può essere considerata causa efficiente della custodia e non opera la condizione ostativa del dolo o della colpa grave.
- La sospensione condizionale della pena non impedisce il riconoscimento dell'indennizzo per il periodo di detenzione eccedente la pena definitiva: il diritto sussiste limitatamente alla parte di detenzione che supera la misura della pena inflitta.
- Per la quantificazione dell'indennizzo va seguito il criterio aritmetico consolidato (durata della privazione × parametro giornaliero), tenendo conto delle distinzioni pratiche tra giorno di custodia in carcere e giorno di arresti domiciliari; il giudice deve motivare chiaramente eventuali riduzioni o compensazioni delle spese processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23717/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23719/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23722/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23723/2025 del 25/06/2025
- Sentenza penale · 25 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →