Cassazione Penale, Sentenza n. 43362/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia dal ricorrente, dovuta all'avvenuta perdita di efficacia della misura cautelare. Non è stata svolta decisione nel merito delle questioni sostanziali e processuali sollevate. Inoltre, non è stata inflitta al ricorrente la condanna alle spese né il pagamento in favore della cassa delle ammende, per mancanza di soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro n. 1822/22 che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza del 03/12/2022, con la quale era stata applicata nei confronti dell'imputato la misura cautelare del divieto di dimora per il reato di tentata estorsione. Motivi di ricorso: (i) violazione dei termini procedurali di cui all'art. 309, commi 5 e 9 c.p.p. (presunta irregolarità del perfezionamento del deposito via PEC e della comunicazione degli atti); (ii) vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica, sostenendo che le condotte al massimo configuravano esercizio arbitrario delle proprie ragioni e mancava elemento soggettivo del dolo per l'estorsione; (iii) insufficiente motivazione circa il concreto pericolo di reiterazione del reato indicato dal giudice come motivo della misura
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha denunciato violazioni dei commi 5 e 9 riguardanti i termini per il deposito e la comunicazione degli atti; il giudice di legittimità non ha esaminato il merito della questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia e perdita di interesse conseguente alla cessazione della misura
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di censura relativo alla valutazione degli elementi di reato; la Corte non si è espressa sul merito della possibile diversa qualificazione giuridica (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 292, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella contestazione sulla motivazione della misura; nessuna pronuncia di merito dalla Corte, essendo il ricorso dichiarato inammissibile
art. 629 cod. pen.
Riferimento al reato contestato (tentata estorsione); la Corte non ha valutato nel merito la configurazione dell'elemento soggettivo e la sussistenza del reato per effetto della dichiarazione di rinuncia
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (giurisprudenza sulla condanna alle spese)
Richiamate per affermare che, in assenza di soccombenza e di decisione di merito, non consegue al ricorrente la condanna alle spese né l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare rende il ricorso inammissibile per perdita di interesse, con conseguente mancato esame del merito delle censure processuali e sostanziali
- Se si contesta la tempestività del deposito via PEC o il computo dei termini, è necessario documentare rigorosamente i tempi e le ricevute di avvenuta consegna; tuttavia, anche una possibile violazione procedurale può rimanere irrilevante se il ricorso diventa privo di interesse per fatti sopravvenuti
- Le censure sulla configurazione del reato (es. distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni) richiedono una valutazione di merito sui fatti e sull'elemento soggettivo: tali questioni possono restare inevase se il giudice di legittimità non entra nel merito per ragioni procedurali
- La motivazione della misura cautelare deve descrivere il concreto e attuale pericolo di reiterazione; se questa manchi, la censura è fondata in teoria, ma il suo successo dipende dal fatto che il ricorso sia giudicato ammissibile e non sopravvenuto
- In assenza di una pronuncia di soccombenza, la rinuncia o l'inammissibilità del ricorso normalmente escludono l'imposizione delle spese processuali al ricorrente
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