Sentenza del 22/02/2017 n. 725 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo - Autonoma impugnabilità - Difficoltà di mercato - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di disapplicazione del regime delle società non operative, sostenendo che la propria situazione concreta non fosse elusiva. In particolare, dopo la risoluzione del precedente contratto di locazione del capannone, la società aveva trovato un nuovo conduttore applicando un canone annuo molto più basso. Tale riduzione era dovuta alle difficoltà del mercato immobiliare e alla non attendibilità dei valori OMI utilizzati come parametro dall'Amministrazione, poiché tali valori conducevano a risultati non rispondenti alla realtà economica.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità del diniego di disapplicazione, qualificandolo come diniego di agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice tributario deve quindi valutare sia la legittimità del diniego sia la fondatezza sostanziale della richiesta di disapplicazione. Nel merito, le difficoltà del mercato e la concreta necessità di concedere l'immobile a un canone inferiore hanno escluso la finalità elusiva, rendendo applicabile la disapplicazione del regime delle società di comodo.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992
Il diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo è autonomamente impugnabile perché rientra tra i dinieghi di agevolazioni fiscali.
Regime fiscale delle società di comodo o società non operative
Le disposizioni antielusive non devono essere applicate quando la società dimostra che la propria redditività inferiore ai parametri legali dipende da circostanze oggettive, come difficoltà di mercato, e non da un intento elusivo.
Valori OMI
I valori OMI costituiscono un parametro di riferimento, ma non sono decisivi se risultano non coerenti con le concrete condizioni del mercato e con la situazione economica effettiva dell'immobile.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
- Il giudice non deve limitarsi a verificare formalmente il diniego, ma deve esaminare nel merito se esistano circostanze oggettive che giustifichino la mancata operatività o la bassa redditività della società.
- Le difficoltà economiche o di mercato, adeguatamente documentate, possono escludere la finalità elusiva richiesta per applicare il regime delle società non operative.
- La stipula di un nuovo contratto a un canone inferiore non è automaticamente elusiva: occorre valutare le condizioni reali del mercato, la storia contrattuale e la ragionevolezza economica dell'operazione.
- I valori OMI non possono prevalere automaticamente sui dati concreti dell'operazione quando risultano non rappresentativi della reale situazione del mercato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 281 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 282 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →