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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 725 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo - Autonoma impugnabilità - Difficoltà di mercato - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava il diniego di disapplicazione del regime delle società non operative, sostenendo che la propria situazione concreta non fosse elusiva. In particolare, dopo la risoluzione del precedente contratto di locazione del capannone, la società aveva trovato un nuovo conduttore applicando un canone annuo molto più basso. Tale riduzione era dovuta alle difficoltà del mercato immobiliare e alla non attendibilità dei valori OMI utilizzati come parametro dall'Amministrazione, poiché tali valori conducevano a risultati non rispondenti alla realtà economica.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l'autonoma impugnabilità del diniego di disapplicazione, qualificandolo come diniego di agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice tributario deve quindi valutare sia la legittimità del diniego sia la fondatezza sostanziale della richiesta di disapplicazione. Nel merito, le difficoltà del mercato e la concreta necessità di concedere l'immobile a un canone inferiore hanno escluso la finalità elusiva, rendendo applicabile la disapplicazione del regime delle società di comodo.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992

    Il diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo è autonomamente impugnabile perché rientra tra i dinieghi di agevolazioni fiscali.

  • Regime fiscale delle società di comodo o società non operative

    Le disposizioni antielusive non devono essere applicate quando la società dimostra che la propria redditività inferiore ai parametri legali dipende da circostanze oggettive, come difficoltà di mercato, e non da un intento elusivo.

  • Valori OMI

    I valori OMI costituiscono un parametro di riferimento, ma non sono decisivi se risultano non coerenti con le concrete condizioni del mercato e con la situazione economica effettiva dell'immobile.

Massime di principio

  • Il diniego di disapplicazione del regime delle società di comodo può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
  • Il giudice non deve limitarsi a verificare formalmente il diniego, ma deve esaminare nel merito se esistano circostanze oggettive che giustifichino la mancata operatività o la bassa redditività della società.
  • Le difficoltà economiche o di mercato, adeguatamente documentate, possono escludere la finalità elusiva richiesta per applicare il regime delle società non operative.
  • La stipula di un nuovo contratto a un canone inferiore non è automaticamente elusiva: occorre valutare le condizioni reali del mercato, la storia contrattuale e la ragionevolezza economica dell'operazione.
  • I valori OMI non possono prevalere automaticamente sui dati concreti dell'operazione quando risultano non rappresentativi della reale situazione del mercato.

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