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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40325/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era aspecifico, ripetitivo e meramente apparente, perché non conteneva una critica argomentata alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso avverso la sentenza d'appello è stato ritenuto intriso di genericità e privo della specificità richiesta. Dalla motivazione emerge che il ricorrente si limitava, sostanzialmente, a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza sviluppare una critica argomentata della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva che il motivo non si confrontava in modo effettivo con la ratio della sentenza di merito, la quale aveva già argomentato l'inattendibilità della tesi difensiva fondata sull'inadempimento contrattuale. La sentenza non consente di identificare con precisione il reato contestato, ma fa riferimento a una controversia in cui la difesa sosteneva l'inadempimento contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    La censura deve essere specifica e contenere una critica argomentata avverso la decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già svolte non soddisfa il requisito.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve possedere un'autonoma specificità e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione di precedenti doglianze è aspecifica.
  • Un motivo che si limiti a ripetere un "cahier de doléances" già sottoposto al giudice di appello, senza confutare puntualmente le ragioni poste a base della decisione, è soltanto apparente e non consente il sindacato di legittimità.
  • La genericità del motivo, quando si traduce in difetto di specificità rispetto agli artt. 581 e 591 c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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