Cassazione Civile, Ordinanza n. 09002/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggero)
La controversia
Il passeggero aveva agito per ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo superiore a tre ore del volo FR 6877 sulla tratta Cracovia-Bergamo, programmato per il 9 settembre 2018. La compagnia aerea si era difesa deducendo che il ritardo dipendeva da condizioni meteorologiche avverse, in particolare dalla nebbia presente sull’aeroporto di Cracovia. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo provata la circostanza eccezionale; il Tribunale aveva confermato, reputando la nebbia, la scarsa visibilità e i ritardi/cancellazioni dei voli correlati elementi idonei a integrare l’esimente dell’art. 5, par. 3, del Regolamento CE n. 261/2004. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 5, par. 3, del Regolamento e degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito invertito l’onere della prova, sia sulla sussistenza delle circostanze eccezionali sia sulle misure idonee a evitare il ritardo; 2) omesso esame/violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale aveva affermato erroneamente che l’aeromobile avesse subito un ritardo nella tratta precedente, mentre risultava già presente a Cracovia; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento, per motivazione apparente e perplessa, fondata su una valutazione atomistica delle prove e priva di indicazione delle concrete misure alternative che la compagnia avrebbe dovuto adottare.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza del Tribunale fosse carente, perplessa e obiettivamente incomprensibile: da un lato non era coerente con l’accertamento secondo cui la nebbia era cessata verso le 9.30, dall’altro fondava l’esimente su una presunzione non supportata da riscontri precisi e concordanti circa presunti ritardi a cascata e sulla generica affermazione, legata al principio di proporzionalità, che non si potesse pretendere dalla compagnia la disponibilità di più aeromobili in aeroporto. La Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva chiarito quali evidenze processuali dimostrassero che il traffico fosse ripartito a singhiozzo dopo la cessazione della nebbia, né quali misure concrete il vettore avesse adottato per provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il ritardo prolungato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5, par. 3, Regolamento CE n. 261/2004
Il vettore aereo è esonerato dalla compensazione solo se prova che il ritardo dipende da circostanze eccezionali non evitabili anche adottando tutte le misure del caso, e che ha effettivamente impiegato tutte le misure adeguate e i mezzi disponibili per evitare il disservizio.
art. 7, Regolamento CE n. 261/2004
Prevede la compensazione pecuniaria spettante ai passeggeri in caso di ritardo di durata pari o superiore a tre ore, assimilato alla cancellazione ai fini del diritto all’indennizzo.
art. 1218 c.c.
La responsabilità del vettore è esclusa solo se l’inadempimento è dovuto a causa non imputabile, cioè a evento estraneo all’organizzazione del trasporto e non evitabile con l’ordinaria diligenza e con tutte le misure idonee.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la circostanza eccezionale, il nesso causale e l’adozione di tutte le misure idonee grava sul vettore aereo che intende avvalersi dell’esimente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge nella ripartizione dell’onere probatorio e nell’applicazione dell’esimente europea.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per censurare un supposto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla disponibilità dell’aeromobile.
artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati per contestare il vizio motivazionale e l’erronea valutazione delle prove, nonché la motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in cassazione.
Massime di principio
- Nel trasporto aereo, il passeggero che subisca un ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore può chiedere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004.
- L’esimente delle circostanze eccezionali opera solo se il vettore prova cumulativamente: la sussistenza dell’evento eccezionale, il nesso causale tra evento e ritardo/cancellazione e l’adozione di tutte le misure ragionevoli e concretamente esigibili per evitare o limitare il disservizio.
- Le condizioni meteorologiche avverse possono integrare circostanze eccezionali soltanto quando siano incompatibili con l’effettuazione in sicurezza del volo e sfuggano al controllo del vettore; la verifica va compiuta caso per caso.
- Non è sufficiente richiamare in astratto il principio di proporzionalità per esonerare il vettore: il giudice deve accertare in concreto quali misure siano state adottate e perché ulteriori misure non fossero esigibili senza sacrifici insopportabili.
- La motivazione sulla ricorrenza dell’esimente deve essere coerente, specifica e ancorata a dati processuali precisi; è viziata se si basa su presunzioni non sorrette da riscontri concordanti o su affermazioni generiche circa ritardi a cascata o slot disponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08871/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08873/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08875/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08877/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08891/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08892/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →