Sentenza del 30/09/2016 n. 1176 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Rilevazione di operazioni inesistenti - Obbligo di denuncia - Raddoppio dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento fondato sulla contabilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, presumibilmente lamentando l'illegittimità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento fiscale. La questione riguarda, in particolare, l'obbligo dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio di denunciare all'autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti emersi nell'esercizio delle loro funzioni, anche senza avere già individuato il responsabile del reato.
La decisione
La tesi favorevole all'Amministrazione è che la rilevazione di operazioni inesistenti integri una fattispecie penalmente perseguibile e faccia sorgere l'obbligo di denuncia. È sufficiente che la denuncia sia presentata per iscritto e trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; non è necessario che l'Amministrazione partecipi alle indagini o individui preventivamente l'autore del reato. In presenza di tali presupposti, l'Amministrazione può applicare il raddoppio dei termini per l'accertamento e darne comunicazione al contribuente nell'avviso. Il principio esposto conduce quindi alla conferma della legittimità del raddoppio dei termini.
Norme richiamate
Normativa penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio
Obbligo di procedere a denuncia per iscritto dei reati rilevati nell'esercizio delle funzioni e di trasmetterla senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
L'obbligo di denuncia sorge quando il soggetto pubblico rileva fatti astrattamente riconducibili a un reato nell'esercizio delle proprie funzioni; non è indispensabile aver identificato il responsabile.
Disciplina tributaria del raddoppio dei termini di accertamento
Raddoppio dei termini per gli accertamenti in presenza di fatti che comportano obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio può operare quando l'Amministrazione abbia rilevato una violazione penalmente rilevante e abbia assolto all'obbligo di denuncia, anche se non è parte delle successive indagini penali.
Massime di principio
- La contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti può avere conseguenze sia fiscali sia penali e può legittimare l'estensione dei termini ordinari di accertamento.
- Per il raddoppio dei termini non è normalmente necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna o che sia già individuato l'autore del reato; è rilevante l'esistenza dell'obbligo di denuncia e il suo adempimento.
- L'Amministrazione deve indicare nell'avviso di accertamento i presupposti che giustificano il raddoppio dei termini, inclusa la rilevanza penale dei fatti e la denuncia effettuata.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la concreta sussistenza dell'operazione inesistente, la tempestività e il contenuto della denuncia, nonché la corretta applicazione dei termini e l'adeguata motivazione dell'avviso.
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