Sentenza n. 2472/2026 - Milano, Sezione 1
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 756/24 (r.g. 962/2024), 342/2024 (r.g. 486/23), 249/2024 (r.g. 1243/2023) e 279/2024 (r.g. 1446/23), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione, rispettivamente nelle date del 21 febbraio 2025, 24 settembre 2024, 15 aprile 2024 e 14 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 16 luglio 2025, 3 luglio 2025, 23 luglio 2025 e 29 luglio 2025; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 3.177,38 – spese legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Busto Arsizio recanti condanna del Ministero al pagamento di spese legali e attivazione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di quattro sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, passate in giudicato e notificate al Ministero, con condanna al pagamento di spese legali complessivamente quantificate in euro 3.177,38, con distrazione a suo favore. Dopo le notifiche non risultava intervenuto alcun adempimento amministrativo ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese del giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che le sentenze del giudice del lavoro erano passate in giudicato, regolarmente notificate al Ministero e non eseguite, e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alle pronunce entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede l'assenza di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative; nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente, nel coinvolgimento di più soggetti e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma non è automatica e può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare la tutela esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla sentenza.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'avvalimento, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando il titolo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può utilizzare, ove ricorrano i presupposti di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: può essere negata quando, oltre alla manifesta iniquità, sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto anche in relazione alla complessità dell'adempimento, al coinvolgimento di più soggetti e a specifiche difficoltà organizzative o finanziarie dell'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione idonea a escludere la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte, quando assicuri una misura alternativa concretamente idonea a conseguire l'esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →