Cassazione Penale, Sentenza n. 15838/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva respinto il reclamo ministeriale contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto che aveva accolto il reclamo ex art. 35‑bis ord. pen. proposto da Gionta, autorizzandolo all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali nonostante il regime di cui all'art. 41‑bis. Il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione delle norme penitenziarie (artt. 35‑bis, 41‑bis, 69 ord. pen.) e del DPR 230/2000 (artt. 14 e 40), lamentando che l'autorizzazione avrebbe imposto all'Amministrazione oneri di controllo inesigibili e che il giudice aveva sostituito la propria valutazione a quella amministrativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittimo il percorso argomentativo del Tribunale di Perugia, che aveva correttamente valutato il bilanciamento fra il diritto del detenuto a 'piccoli gesti di normalità' (ascolto di musica tramite CD) e le esigenze di ordine e sicurezza del regime 41‑bis. Il Tribunale aveva inoltre disposto istruttoria chiedendo all'istituto informazioni su casi analoghi: la risposta aveva indicato che sette detenuti su ottantadue erano autorizzati a detenere lettori CD e che non si erano verificate problematiche organizzative, mentre i rischi ipotizzati potevano essere mitigati con controlli all'atto di consegna/ritiro e con videosorveglianza. Alla luce di ciò la Cassazione ha ritenuto la scelta della direzione non inevitabile e congrua l'autorizzazione concessa; il ricorso ministeriale non ha disarticolato la motivazione del Tribunale. Per la natura pubblica del ricorrente non è stata disposta condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35‑bis
Permette al detenuto di proporre reclamo in materia di trattamento; in concreto è lo strumento utilizzato dal detenuto per contestare il divieto di acquisto di lettore CD e CD musicali.
Ordinamento penitenziario, art. 41‑bis
Prevede il regime detentivo differenziato con stringenti limitazioni al trattamento e comunicazioni per ragioni di ordine e sicurezza; giustifica un maggior grado di controllo ma non impone una preclusione assoluta all'uso ricreativo di strumenti come i lettori CD.
Ordinamento penitenziario, art. 69
Disciplina gli oggetti e i materiali ammessi nei colloqui e nelle celle; è stato valutato in tema di compatibilità dell'uso dei supporti tecnologici con le regole sull'introduzione di materiali in istituto.
D.P.R. 230 del 2000, artt. 14 e 40
Norme regolamentari sull'amministrazione penitenziaria e sui controlli relativi a cose e materiali introdotti in istituto; il ricorso sosteneva che l'autorizzazione avrebbe comportato oneri di controllo difficilmente sostenibili.
Costituzione, art. 27, terzo comma
Richiama il principio che la pena deve tendere alla rieducazione; è stato richiamato per sottolineare il valore dei 'gesti di normalità' e la necessità di bilanciare sicurezza e trattamento.
Massime di principio
- L'Amministrazione penitenziaria ha una discrezionalità organizzativa nel definire modalità di esercizio dei diritti dei detenuti, ma tale discrezionalità è limitata dai criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità; i provvedimenti amministrativi sono sindacabili dal giudice se travalicano tali limiti.
- Il regime 41‑bis giustifica maggiori restrizioni per esigenze di ordine e sicurezza, ma non crea una preclusione assoluta all'uso ricreativo di strumenti tecnologici (es. lettori CD); ogni limitazione dev'essere motivata in concreto sulla base di rischi effettivi.
- Il giudice, prima di riconoscere il diritto del detenuto, può e deve verificare se l'autorizzazione comporterebbe adempimenti organizzativi inesigibili per l'Amministrazione; la prova dell'onere insostenibile grava su chi invoca tale impossibilità e richiede elementi concreti.
- La valutazione di compatibilità deve tener conto dell'esperienza concreta dell'istituto (es. precedenti autorizzazioni, problemi effettivamente riscontrati) e delle misure di mitigazione disponibili (controlli alla consegna/ritiro, videosorveglianza, ispezioni).
- In assenza di elementi concreti che dimostrino rischi o oneri insostenibili, il bilanciamento può favorire l'interesse del detenuto a fruire di forme di svago e normalità, specialmente se le misure di controllo sono ritenute efficaci.
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