Cassazione Penale, Sentenza n. 29565/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva imposto l'obbligo di dimora per i reati di associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), ritenendo invece che i fatti dovessero essere qualificati come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e/o come illecito amministrativo per le singole operazioni. Il Procuratore ha dedotto la errata qualificazione giuridica delle condotte, sostenendo che dalla ricostruzione fattuale emergevano artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore e quindi la sussistenza della truffa aggravata e, per il conto complessivo e la ripetitività, dell'associazione per delinquere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha rilevato che i giudici di merito non hanno valutato nel loro complesso le molteplici condotte fraudolente (reclutamento dei beneficiari, simulazione delle vendite, false fatturazioni, conversione in denaro e ricariche anonime) che configurano artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore. Ha altresì precisato che la normativa sul "bonus cultura" (legge n.208/2015 e i decreti attuativi) prevede controlli e riscontri sulle fatture tramite la piattaforma e CONSAP, nella sostanza un controllo preventivo collegato alla liquidazione, con conseguente possibilità di qualificare le condotte come truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, indicando che il giudice del rinvio dovrà tener conto della qualificazione secondo art. 640-bis e delle sue conseguenze in ordine alla sussistenza del reato associativo e alle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (introduzione del "bonus cultura")
Norma istitutiva del beneficio che ha delegato a decreti attuativi le modalità di erogazione; contesto normativo da cui deriva la disciplina di gestione del buono cultura.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187
"1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse"
L'art. 8 prevede meccanismi di riscontro delle fatture e di liquidazione che costituiscono un controllo preventivo/collegato alla liquidazione, rilevante per valutare se l'ente è stato indotto in errore.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2017, n. 136
Decreto attuativo secondario del meccanismo di gestione del bonus; inserito nel quadro regolamentare che disciplina le modalità operative di erogazione e rendicontazione.
Art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
Reato applicabile quando le condotte consistono in artifici e raggiri idonei a determinare in errore l'ente erogatore e ad ottenere indebitamente erogazioni pubbliche; la Corte lo ritiene applicabile al caso in presenza della complessità e della ripetitività delle condotte fraudolente.
Art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
Norma di carattere residuale che punisce l'uso di dichiarazioni o documenti falsi o omissioni che consentono di conseguire erogazioni; va applicata con cautela e solo quando la condotta si esaurisca nella mera falsa dichiarazione senza artifici e raggiri volti ad ingannare l'ente.
Sentenza SS.UU. n. 16568 del 19/04/2007 (Carchivi)
Principi richiamati: distinzione caso per caso fra 640-bis e 316-ter; carattere residuale dell'art. 316-ter; necessità di valutare anche le modalità concrete di svolgimento dell'azione amministrativa ed i controlli previsti dall'ente.
Sentenza SS.UU. n. 7537 del 16/12/2010 (Pizzuto)
Conferma il carattere sussidiario di 316-ter rispetto a 640-bis e ribadisce la valutazione concreta degli artifici e dell'induzione in errore.
Massime di principio
- Distinguere 640-bis e 316-ter caso per caso: se l'azione delittuosa comprende artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore, va privilegiata la qualificazione come truffa aggravata (640-bis); 316-ter ha valore residuale.
- Verificare la normativa e le modalità operative dell'ente erogatore: la presenza di riscontri/preventivi o di controlli collegati alla liquidazione rende più probabile l'esistenza di un errore indotto dall'agente e quindi la sussistenza della truffa.
- Valutare l'insieme delle condotte e l'eventuale organizzazione: ripetitività, coinvolgimento di più soggetti, uso di infrastrutture (piattaforme, false fatture, ricariche anonime) e guadagno significativo supportano l'imputazione di associazione per delinquere.
- Evitare ricostruzioni formalistiche: non basta che la procedura amministrativa ammetta controlli successivi per escludere in astratto l'induzione in errore; è necessario considerare le modalità concrete e il ruolo di artifici/raggiri nel far ritenere all'ente la sussistenza dei presupposti.
- In fase cautelare e dibattimentale puntare su prova documentale e informatica (log della piattaforma, fatture elettroniche, flussi di rimborso, contatti con i beneficiari) per dimostrare la sistematicità della frode e la capacità di indurre in errore l'ente.
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