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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32996/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava un errore nel calcolo della pena complessiva indicata nel provvedimento di esecuzione del 20/07/2022: il provvedimento indicava una pena complessiva di 3 anni, 7 mesi, 8 giorni e euro 700,00 di multa, mentre il cumulo materiale delle pene sarebbe stato di 2 anni, 9 mesi, 8 giorni e euro 300,00 di multa. Fejzo sosteneva che il precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16/05/2022, aveva applicato la disciplina della continuazione anche ai reati giudicati dalla Corte d'appello di Bologna del 14/12/2017 (definitiva 15/02/2018), per cui l'aumento in continuazione di 3 mesi e 10 giorni sarebbe ingiustificato. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che la correzione per errore materiale dovesse essere chiesta al magistrato che aveva emesso il provvedimento con l'errore e aveva osservato che l'ordinanza precedente aveva accolto l'istanza ex art. 671 c.p.p. solo con riferimento a un reato specifico e non anche al tentato furto aggravato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che si trattasse di un errore di giudizio e non di un errore materiale/arimetico correggibile in sede di legittimità, soprattutto perché l'eventuale discrepanza era in senso favorevole all'imputato e, in assenza di impugnazione specifica del pubblico ministero, la Corte non può intervenire per modificare la quantità della pena. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Citato nel contesto della determinazione della pena e del limite di correzione in sede di legittimità; la Corte richiama che la possibilità di correggere illegalità della pena è limitata e non consente di peggiorare la posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Riferito alla disciplina della continuazione e all'istanza in sede di esecuzione per determinare gli effetti delle sentenze precedenti sul cumulo delle pene; la Corte osserva che l'ordinanza del precedente giudice dell'esecuzione aveva accolto l'istanza solo con riguardo a un reato specifico.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere tra errore materiale correggibile con semplici formalità e errori di giudizio non correggibili d'ufficio dalla Corte di cassazione in mancanza di gravame del PM.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Menziato assieme ad altre norme di rito per sottolineare i limiti procedurali con cui la Cassazione può intervenire: non può correggere errori di merito o di giudizio a favore dell'imputato senza motivazione procedurale adeguata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • giurisprudenza: Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022 (Nardelli, Rv. 283650-02)

    Richiamata per il principio secondo cui la Corte non può correggere in sede di legittimità un errore di giudizio quando l'errore sia a favore dell'imputato e non vi sia specifico motivo di gravame del pubblico ministero.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra errore materiale/arimetico del computo della pena (correggibile con rimedi diretti e richieste al magistrato che ha emesso l'atto) ed errore di giudizio sulla determinazione della pena (che non è correggibile in sede di legittimità se l'errore favorisce l'imputato e il PM non impugna).
  • Se si contesta il cumulo delle pene per omissione dell'effetto della continuazione, verificare quale giudice ha deciso l'applicazione della continuazione e proporre la richiesta di correzione o impugnazione nei confronti di quel provvedimento specifico.
  • La Corte di cassazione non può, di regola, intervenire per aumentare la pena o per correggere scelte discrezionali favorevoli all'imputato (divieto di reformatio in peius): ciò limita i rimedi disponibili per il pubblico ministero e per la stessa Corte in sede di legittimitÃ.
  • In sede di esecuzione, le istanze dirette a rideterminare il cumulo o l'applicazione della continuazione devono essere ben motivate e, se respinte, l'impugnazione deve focalizzarsi sulla natura dell'errore (materiale vs di giudizio) per scegliere il corretto rimedio giurisdizionale.
  • Quando un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione ha deciso in senso limitato (es. ha applicato la continuazione solo ad alcuni reati), il calcolo del cumulo deve rispecchiare tale decisione: non è possibile pretendere un ricalcolo che estenda automaticamente la continuazione a reati non espressamente compresi.

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