Cassazione Penale, Sentenza n. 6818/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per lesioni stradali gravissime colpose; il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo della colpa, contestando in particolare l'attendibilità della deposizione del teste oculare (Bellocchio) sulla presunta alta velocità e chiedendo che le risultanze istruttorie fossero rivalutate alla luce delle imprecisioni e lacune della testimonianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e aspecifico. Il motivo non ha specificamente confutato il nucleo dell'accusa (condotta complessivamente sconsiderata: guida in stato di ebbrezza, sorpasso pericoloso, eccesso di velocità con fuoriuscita di strada e impatti multipli) e si è limitato a rilevare dubbi sulla testimonianza senza incidere sulla valutazione complessiva della colpa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa della Corte, come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 590-bis, comma 2, cod. pen.
Norma applicata per la configurazione del reato di lesioni stradali gravissime colpose: la corte ha ritenuto che la condotta di guida sconsiderata (in stato di ebbrezza, sorpasso pericoloso, eccesso di velocità) abbia cagionato lesioni gravissime alla vittima.
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Richiamata come circostanza attenuante in favore dell'imputato in quanto la vittima omise di allacciare la cintura di sicurezza; la Corte di merito l'ha applicata nella determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di inammissibilità: la Corte ha valutato che non sussisteva, ai sensi delle giurisprudenza richiamata (es. Corte Cost.), assenza di colpa che giustificasse l'annullamento per questa causa, e quindi ha pronunciato l'inammissibilità con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In procedimenti penali per fatti di circolazione, il giudice valuta la condotta dell'autore nel suo complesso (alcol, velocità, sorpasso, perdita di controllo) e non solo singoli elementi come la stima puntuale della velocità.
- Un'impugnazione in Cassazione che si limiti a contestare l'attendibilità di una singola testimonianza, senza indicare specifici vizi logico-giuridici o contraddizioni decisivi per la decisione di merito, è spesso dichiarata aspecifica e inammissibile.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario indicare punti precisi di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, collegandoli al risultato decisorio; mere obiezioni generiche sulla prova non bastano.
- La circostanza attenuante per il mancato uso della cintura di sicurezza può essere riconosciuta e incidere sulla pena, ma non annulla la responsabilità quando la condotta dell'imputato è complessivamente sconsiderata.
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o aspecificità il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa della Corte di Cassazione.
- Nelle impugnazioni relative agli elementi soggettivi della colpa è utile produrre o indicare elementi probatori alternativi o punti di fatto precisi che dimostrino la impossibilità logica della ricostruzione del merito.
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