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Sentenza

Sentenza n. 4489/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento del Prefetto di Roma in data 31.10.2023prot.-OMISSIS-, trasmesso a mezzo pec e ricevuto lo stesso giorno della sua emissione, avente ad oggetto l’informativa della sussistenza del quadro indiziario idoneo a legittimare l’adozione-OMISSIS-comunicazioni interdittive previste dagli art.84 e 91 del D.LGS. 6 Settembre 2011 n°159, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato.

Giustizia amministrativa202400250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Roma il 31 ottobre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva deducendo, in sintesi, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento, carenza e illogicità della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 e violazione e falsa applicazione dell’art. 94-bis del medesimo decreto, con difetto di istruttoria e motivazione. La ricorrente ha sostenuto che gli elementi acquisiti non fossero idonei a dimostrare una propria contiguità con soggetti mafiosi e che la Prefettura avesse applicato un automatismo, ritenendo sufficiente il collegamento del socio unico e amministratore con altra società destinataria di interdittiva. Ha inoltre contestato l’omessa valutazione di misure meno afflittive di prevenzione collaborativa. Il quadro valorizzato dall’Amministrazione comprendeva: la coincidenza del socio unico e amministratore della ricorrente con quello di altra società interdetta; i rapporti societari ed economici tra tale soggetto e un soggetto gravato da misura cautelare e successivamente condannato per riciclaggio; i collegamenti tra operatori del settore delle scommesse; la riconducibilità di ulteriori società al medesimo contesto; e redditi percepiti dal socio della ricorrente da una società ritenuta riconducibile al soggetto controindicato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi. L’interdittiva antimafia non richiede la prova dell’infiltrazione mafiosa consumata né l’accertamento definitivo di responsabilità penali, ma può fondarsi su un quadro complessivo di elementi sintomatico-presuntivi, valutati secondo il criterio del “più probabile che non” e in chiave prognostica. Gli elementi non devono essere esaminati atomisticamente, ma nella loro unitarietà, e il sindacato giudiziale resta limitato alla logicità e attendibilità della valutazione prefettizia. Nel caso concreto, i rapporti societari ed economici, la continuità soggettiva tra imprese, la cessione di quote in favore del socio della ricorrente, i precedenti e la condanna per riciclaggio del soggetto controindicato e gli ulteriori collegamenti con società già interdette costituivano un quadro grave, puntuale e non contraddittorio, idoneo a fondare il pericolo concreto di permeabilità mafiosa. Il TAR ha inoltre rilevato che il settore delle scommesse presenta un elevato rischio di infiltrazione criminale. È stato respinto anche il terzo motivo: la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa, presupposto ritenuto insussistente dalla Prefettura sulla base del parere del Gruppo ispettivo antimafia e della cessione delle quote, interpretata come indice di elusione e di stabilizzazione dell’influenza criminale. Il giudice ha quindi ritenuto coerente e non illogico il bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela preventiva dell’ordine pubblico, della concorrenza e della sicurezza. La società ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011

    eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate

    La norma configura una fattispecie di pericolo propria della prevenzione antimafia: è sufficiente che il tentativo di infiltrazione sia desumibile da elementi fattuali non meramente immaginari o aleatori, senza necessità che l’infiltrazione si sia già realizzata.

  • art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011

    Gli elementi tipizzati dalla disposizione, inclusi i delitti-spia, concorrono alla formazione del quadro indiziario, che può essere integrato da ulteriori elementi lasciati alla valutazione discrezionale motivata dell’autorità prefettizia.

  • art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011

    può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata

    La condanna non definitiva può costituire elemento del quadro indiziario se accompagnata da concreti elementi di collegamento tra l’attività d’impresa e le attività criminali.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è richiamata quale base del procedimento prefettizio, avviato dopo la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della certificazione antimafia.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale

    La prevenzione collaborativa costituisce una misura distinta e meno afflittiva, applicabile soltanto quando l’agevolazione mafiosa abbia carattere occasionale; la sua applicazione non è dovuta quando il quadro istruttorio evidenzi stabilità e continuità dell’influenza criminale.

  • art. 88 TULPS

    Nel settore del gioco e delle scommesse, l’obbligo di autorizzazione è valorizzato per evidenziare l’elevato rischio di infiltrazione criminale e la possibilità di estendere la rilevanza dell’interdittiva agli operatori della filiera soggetti al medesimo regime autorizzatorio.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica deve essere bilanciata con la tutela preventiva dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza e della sicurezza pubblica perseguita dall’interdittiva antimafia.

Massime di principio

  • L’interdittiva antimafia è una misura preventiva di massima anticipazione della soglia di tutela e non richiede la prova dell’infiltrazione mafiosa già consumata né un accertamento penale definitivo: è sufficiente un quadro di elementi sintomatici e presuntivi dal quale, secondo il criterio del “più probabile che non”, risulti ragionevolmente il pericolo di ingerenza o condizionamento mafioso.
  • Gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente; ciascun elemento acquista rilievo nella connessione con gli altri, purché il quadro complessivo sia fondato su fatti specifici, obiettivi e non su meri sospetti o intuizioni.
  • La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa è espressione di ampia discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo principalmente sotto i profili della logicità, attendibilità, coerenza e sufficienza del quadro fattuale e motivazionale.
  • I rapporti societari, le cointeressenze economiche, la continuità soggettiva tra imprese, le cessioni di quote e i collegamenti con soggetti gravati da precedenti o condanne per reati indicativi possono concorrere, considerati nel loro insieme, a fondare il giudizio di permeabilità mafiosa anche quando non dimostrino singolarmente un’infiltrazione attuale.
  • La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa; quando gli elementi istruttori indicano stabilità o continuità dell’influenza criminale, l’amministrazione può legittimamente applicare l’interdittiva senza dover preferire la misura meno afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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